Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/122: Revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 2 cpv. 1 lett. a

Nella lettera a il termine “proprietario” è sostituito con il termine “possessore”. Questa terminologia corrisponde a quella utilizzata nell’articolo 20 capoverso 1 della legge sugli impianti elettrici. Il termine “possessore” ai sensi della legge include anche il proprietario e il conduttore.

Art. 6 rubrica

In seguito all’abrogazione dell’articolo 6a deve essere modificata la rubrica dell’articolo 6..

Art. 6a

L’esperienza ha dimostrato che l’esecuzione di una trattativa concernente le opposizioni non fornisce sempre un contributo significativo alla soluzione dei conflitti di interessi, ma che in certi casi consolida solamente le posizioni esistenti. Finora l’UFE, a causa della formulazione cogente all’articolo 6a capoverso 2, era tenuto a condurre tale tipo di trattativa anche in questi casi. Ciò causava ritardi decisivi nello svolgimento delle procedure senza tradursi in alcun vantaggio nella pratica. Pertanto, in futuro spetterà all’UFE valutare l’opportunità di una trattativa concernente le opposizioni anche nei casi in cui l’ESTI ha rinunciato ad un tentativo di conciliazione. Il diritto di essere sentiti degli opponenti viene sufficientemente garantito attraverso la possibilità di presentare le loro richieste per iscritto; non sussiste alcun diritto all’effettuazione di una trattativa orale. Le disposizioni speciali dell’articolo 6a sono divenute pertanto superflue e vengono cancellate senza sostituzione.

Art. 8 rubrica e cpv. 2

Il nuovo articolo 8a fissa i termini di trattazione per l’UFE. Anche la rubrica dell’articolo 8 deve essere pertanto adeguato, dato che i termini in esso contenuti si applicano unicamente all’ESTI.

Analogamente alla nuova disposizione, nell’articolo 8a capoverso 2 le fattispecie che comportano la sospensione dei termini vengono aggiunte anche per la procedura presso l’Ispettorato.

Art. 8a Termini di trattazione per l’UFE

Nel capoverso 1 sono fissati i termini di trattazione delle singole fasi della procedura d’approvazione dei piani presso l’UFE. Qualora ci fosse la necessità di ulteriori perizie o rapporti o in caso di rielaborazione dei documenti da allegare alla domanda da parte del richiedente, i termini rimangono sospesi (cpv. 2).

Art. 8b Sospensione

I ritardi attribuibili al richiedente non devono avere alcun effetto sui termini di trattazione di cui dispongono l’Ispettorato e l’UFE. La procedura è quindi sospesa, se il richiedente impiega più di tre mesi per il completamento dei documenti, la rielaborazione delle varianti di progetto o la conduzione delle trattative.

Art. 9a Lavori di manutenzione di impianti

Nella prassi, è spesso difficile distinguere tra le modifiche soggette all’obbligo d’approvazione dei piani e i semplici lavori di manutenzione di un impianto. A volte si è costretti a svolgere una procedura d’approvazione dei piani anche se nella pratica si tratta di lavori di manutenzione (ad es. nel caso in cui durante la sostituzione di parti dell’impianto, vengono utilizzati elementi di nuova concezione, poiché quelli utilizzati al momento della costruzione dell’impianto non sono più disponibili). In tali casi

5/8 C:\Program Files\FileNet\IDM\Cache\2013021211015900001\Erläuternder Bericht VPeA_Anhörung_it.doc