Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/122: Revisione parziale dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) · 8 pagine

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di controllo indipendente dal realizzatore dell’impianto con le installazioni dell’edificio su cui oppure in cui si trovano. Il dispendio amministrativo e i costi per il collaudo e per gli ulteriori controlli periodici che il proprietario dell’impianto deve affrontare sono tuttavia nettamente inferiori rispetto a quelli di una procedura d’approvazione dei piani. Complessivamente, le modifiche all’OPIE e all’OIBT semplificano notevolmente la realizzazione di impianti fotovoltaici presso e sugli edifici.

Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF):

Art. 1 cpv. 1

In virtù dell’articolo 1a capoverso 1 OPIE, le linee ad alta tensione con una tensione nominale al di sotto dei 220 kV non necessitano di procedura del piano settoriale. Al contrario, le linee ad alta tensione che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una ferrovia sottostanno all’obbligo di piano settoriale, anche se la loro tensione nominale di 132 kV è nettamente al di sotto del valore limite di 220 kV (cfr. art. 1 cpv. 1 OPAPIF). Poiché le linee ad alta tensione che servono all’esercizio di una ferrovia sono comparabili, dal punto di vista spaziale, alle linee a 110/150 kV per il trasporto di energia elettrica, non sussiste alcun motivo oggettivo perché i due tipi di linea debbano avere un diverso trattamento giuridico. Per questo motivo, viene abrogato il secondo periodo dell’articolo 1 capoverso 1 OPAPIF che fa riferimento alla procedura del piano settoriale dell’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici. In futuro, analogamente alle linee a 110/150 kV anche per le linee degli impianti ferroviari non sarà più obbligatorio avviare una procedura del piano settoriale. Ciò significherà uno sgravio sia delle autorità che delle autorità ferroviarie che presentano i progetti. Il coordinamento territoriale per queste linee avviene nella procedura settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria (SIS).

Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente:

Art. 12b cpv. 2

Finora, nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani per gli impianti elettrici l’UFAM disponeva di un termine di almeno due mesi, a decorrere dalla ricezione del parere dei Cantoni, per elaborare il proprio parere. Ora questo termine è ridotto a un mese.

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