Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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operazioni ad alto rischio non auspicabili, mettendo a repentaglio la stabilità e generando eventualmente anche costi indiretti per lo Stato.
3.5 Conclusione
La regolamentazione proposta rafforza l’efficienza delle infrastrutture del mercato finanziario e la stabilità del mercato finanziario in generale. Anche il disciplinamento del commercio di derivati, che riduce il rischio di inadempienza della controparte e i rischi operativi e migliora la vigilanza e la trasparenza, fornisce un importante contributo alla stabilità del sistema finanziario. Attuando le raccomandazioni e gli standard normativi internazionali nel modo più armonico possibile e assicurando l’equivalenza con la normativa degli spazi economici più importanti, la Svizzera rafforzerà anche la reputazione della propria piazza finanziaria e la sua competitività. L’orientamento alla normativa dell’UE garantisce anche il collegamento delle infrastrutture finanziarie svizzere ai mercati dell’UE. Infine, l’avamprogetto avrà effetti positivi anche sulla protezione degli investitori.
In materia di infrastrutture del mercato finanziario, l’avamprogetto avrà un impatto soprattutto sulle piazze borsistiche che sinora non erano regolamentate. Il numero e le dimensioni di queste piazze sono praticamente impossibili da determinare, dati i continui mutamenti del contesto e la grande varietà di forme che esse assumono, ed è pertanto difficile stimare anche i costi risultanti dal nuovo disciplinamento. Ma la nuova normativa non comporta soltanto costi per questi partecipanti al mercato, poiché essi beneficerebbero direttamente degli indiscussi vantaggi di un mercato più stabile e più trasparente. In materia di derivati, il nuovo disciplinamento avrà ripercussioni soprattutto per le grandi banche, che operano maggiormente nel mercato dei derivati. Tuttavia, dato che esse concludono la maggior parte delle loro operazioni in derivati con controparti estere già assoggettate agli obblighi previsti in materia di commercio di derivati, la nuova normativa svizzera dovrebbe comportare costi supplementari relativamente esigui.
4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie nazionali del Consiglio federale
L’avamprogetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012129 sul programma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 2012130 sul programma di legislatura 2011–2015. Ciononostante, in questa sede l’oggetto viene sottoposto al Parlamento, poiché nell’interesse della piazza finanziaria svizzera, non si può attendere la prossima legislatura per attuare la raccomandazione del FSB sul commercio di derivati OTC e i «Principles for financial market infrastructures (PFMI)» dell’aprile 2012131 del CPSS e della IOSCO. L’avamprogetto è compatibile con la strategia del Consiglio federale in materia di mercati finanziari.
129 FF 2012 305
130 FF 2012 6413
131 http://www.bis.org/publ/cpss106.pdf