Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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3.4 Ripercussioni per singoli attori e gruppi di società
3.4.1 Infrastrutture del mercato finanziario
La LInfFin contiene sia disposizioni comuni sia norme specifiche per le piazze borsistiche (ora suddivise in borse, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi di negoziazione organizzati), le controparti centrali, gli enti di custodia centrali, i sistemi di pagamento e i repertori di dati sulle negoziazioni. Alcune disposizioni esistono già e rimangono invariate, mentre altre vengono introdotte o adeguate. Sono in particolare queste norme nuove o adeguate ad avere ripercussioni sui vari attori e partecipanti al mercato. Esse riguardano tra l’altro anche la possibilità di prevedere requisiti di capitale per le piazze borsistiche e di creare le basi legali in materia di insolvenza per garantire la trasferibilità. Del tutto nuova è anche la normativa sui repertori di dati sulle negoziazioni. Va inoltre considerata l’attuazione di norme analoghe alle disposizioni dell’UE previste dalla direttiva MiFID II/dal regolamento MiFIR riguardanti le piazze borsistiche e il regolamento CSDR con aspetti specifici della gestione delle operazioni su titoli. Le ripercussioni dipendono molto dalle disposizioni di esecuzione che saranno emanate dal Consiglio federale o dalla FINMA. Allo stadio attuale è pertanto difficile determinare le conseguenze concrete che la LInfFin avrà sui singoli attori e gruppi di società. Nei paragrafi che seguono si tenterà comunque di tracciare una serie di ipotesi di carattere qualitativo.
Piazze borsistiche
Oltre alle borse l’avamprogetto prevede, invece delle istituzioni analoghe alle borse, due nuove categorie: i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di negoziazione organizzati. Anche nella LInfFin, per tutte le piazze borsistiche viene mantenuto il principio dell’autoregolazione. In futuro potranno essere posti alle piazze borsistiche anche requisiti in materia di capitale. D’ora in poi si potrà inoltre prevedere anche una collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio.
Le ripercussioni sono limitate per la semplice ragione che attualmente esistono in Svizzera solo poche piazze borsistiche assoggettate alla nuova normativa: SIX Swiss Exchange SA, Eurex, Scoach Svizzera SA, BX e ICMA. SIX Swiss Exchange SA, Eurex e Scoach Svizzera SA manterranno invariato il loro statuto di borsa. Per BX e ICMA, attualmente abilitate come istituzioni analoghe alle borse, occorrerà invece esaminare l’eventualità di un assoggettamento come borsa oppure come sistema multilaterale di negoziazione od organizzato. Per le piazze borsistiche esistenti non si prevedono notevoli ripercussioni a seguito dei requisiti ora esplicitamente menzionati nella legge per i sistemi di tecnica dell’informazione in generale e per i sistemi di negoziazione in particolare, poiché nella prassi questi requisiti sono già quasi completamente attuati. Tuttavia, i requisiti saranno ora assoggettati alla verifica dell’autorità di vigilanza e le piazze borsistiche dovranno comprovarne l’adempimento.
Le piattaforme di negoziazione bilaterali che sinora non necessitavano di un’autorizzazione della FINMA dovranno ora essere eventualmente registrate come sistemi di negoziazione organizzati e quindi saranno assoggettate alla vigilanza della FINMA. Di conseguenza, nella fase iniziale si dovranno verosimilmente evadere domande di assoggettamento da parte di queste piattaforme. Il numero di queste domande dovrebbe però essere limitato. Per i gestori delle piattaforme eventualmente interessate, questo potrà comportare un aumento della necessità di accertamento