Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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in vista della verifica di un eventuale assoggettamento. In caso di assoggettamento, i gestori di piattaforme sinora non sottoposte a vigilanza dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla legge (ad es. prevedere un organo di sorveglianza o esercitare competenze in materia di autoregolazione). Per i gestori interessati, questa esigenza comporterà di norma costi supplementari (ad es. per l’adeguamento dell’organizzazione operativa, il potenziamento dell’organico, l’approntamento di un’adeguata infrastruttura informatica ecc.). Se questi gestori sono istituti già autorizzati dalla FINMA (ad es. banche), l’assoggettamento potrebbe comportare anche adeguamenti strutturali a livello aziendale, poiché in futuro la gestione della piattaforma di negoziazione potrebbe dover essere esercitata da una persona giuridica distinta o rendere necessario l’adempimento di requisiti supplementari in materia di capitale. In alcuni casi, le piattaforme che in futuro dovranno essere assoggettate come sistemi di negoziazione organizzati potrebbero subire conseguenze importanti.

Controparti centrali, enti di custodia centrali e sistemi di pagamento

La LInfFin non introduce di per sé requisiti diversi da quelli già previsti (nella LBCR o nell’OBN) per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. L’unica novità è rappresentata dall’obbligo di allestire un piano operativo, compito che però riguarda le competenti autorità e non le infrastrutture del mercato finanziario. Anche da questo punto di vista le ripercussioni immediate sono limitate.

Per minimizzare i rischi insiti nell’obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale, la LInfFin introduce importanti disposizioni sul quadro di vigilanza e sulle condizioni per l’autorizzazione. Sinora le controparti centrali e gli enti di custodia centrali ottenevano un’autorizzazione come banche ed erano sottoposte alla vigilanza della FINMA. La LInfFin introduce per questi organismi condizioni di autorizzazione commisurate alle corrispondenti funzioni e ai corrispondenti rischi e un quadro di vigilanza appositamente adeguato. La necessità di chiedere di poter continuare a svolgere le attuali funzioni come controparte centrale o ente di custodia centrale potrebbe comportare un onere straordinario per gli istituti interessati. Il nuovo disciplinamento dei derivati apre le porte a nuovi settori di attività per le controparti centrali. Inoltre, la LInfFin istituisce la base legale in materia di insolvenza che consentirà di garantire la trasferibilità di crediti, impegni e garanzie dei partecipanti indiretti in caso di inadempienza di un partecipante diretto di una controparte centrale. In tal modo, in caso di insolvenza del partecipante diretto i partecipanti indiretti ad esso collegati e il funzionamento regolare dei mercati finanziari interessati saranno meglio tutelati. Inoltre, la priorità accordata alle convenzioni di compensazione rispetto alla legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento migliora la certezza del diritto e l’applicabilità delle convenzioni sull’inadempienza delle controparti centrali.

Per quanto concerne gli enti di custodia centrali, la normativa svizzera è stata già precedentemente adeguata ai nuovi standard internazionali nell’ambito di una revisione dell’OBN. Talune disposizioni dovranno ora essere trasferite nella LInfFin. Infine, per motivi di completezza, sono state riprese nella LInfFin anche le disposizioni sui sistemi di pagamento. Dato che in questo ambito non sussisteva alcuna necessità attuale di disciplinamento, ci si è limitati a creare le basi legali che consentono di assoggettare i sistemi di pagamento a un obbligo di autorizzazione e di definire ulteriori obblighi nell’ambito di un’ordinanza del Consiglio federale. Per gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento la LInfFin avrà quindi soltanto ripercussioni di minima entità.