Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Repertori di dati sulle negoziazioni

Le nuove disposizioni sui repertori di dati sulle negoziazioni vengono ora introdotte (anche) in Svizzera. Dato che, come già accennato, in Svizzera non esistono attualmente repertori di questo tipo, le nuove disposizioni non hanno alcun impatto diretto in questo ambito. Indirettamente, esse devono essere giudicate positivamente, poiché consentiranno di istituire in Svizzera un repertorio di dati sulle negoziazioni che verosimilmente otterrà l’accesso al mercato dell’UE. L’iscrizione nella legge del principio secondo cui le autorità estere potranno accedere ai dati di cui esse necessitano raccolti in un repertorio svizzero dovrebbe inoltre garantire alle autorità svizzere di poter accedere a loro volta ai dati di cui esse necessitano raccolti nei repertori esteri.

Oltre alle disposizioni sul riconoscimento delle piazze borsistiche estere, che rimangono praticamente invariate, nella LInfFin sono ora previsti anche regimi per il riconoscimento di controparti centrali e repertori esteri di dati sulle negoziazioni.

Economie domestiche

Secondo una prima stima, le economie domestiche dovrebbero essere interessate soltanto marginalmente dalla nuova normativa. L’auspicata equivalenza con il diritto dell’UE le riguarda indirettamente, poiché in assenza di equivalenza le imprese svizzere potrebbero eventualmente essere confrontate a difficoltà di accesso al mercato, che a loro volta potrebbero provocare una delocalizzazione di posti di lavoro e know-how all’estero.

Stato

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non gestiscono infrastrutture del mercato finanziario e pertanto non si prevedono ripercussioni dirette per lo Stato, il quale però potrebbe essere toccato indirettamente se, a causa dell’introduzione di una normativa eccessivamente severa o non equivalente a quella dell’UE, dovesse verificarsi una delocalizzazione di attività all’estero con conseguenti perdite di sostrato fiscale oppure se la mancanza di infrastrutture del mercato finanziario efficienti dovesse ostacolare la politica monetaria. Una normativa compatibile sul piano internazionale e tempestiva rafforzerebbe invece la stabilità del sistema finanziario e rappresenterebbe un vantaggio di piazza. Questa prospettiva potrebbe determinare un trasferimento di operazioni verso la Svizzera.

3.4.2 Commercio di derivati

Istituti finanziari e non finanziari

Come illustrato, a ricorrere alle operazioni con derivati sono per la maggior parte le grandi banche operanti a livello internazionale e pertanto queste operazioni si concentrano nei loro libri contabili (G16 dealers, UBS e CS comprese). Di conseguenza, la normativa in materia di derivati è incentrata sui grandi istituti finanziari, per i quali, secondo lo studio del FMI, i costi del disciplinamento sarebbero più elevati. In futuro questi istituti tenderanno maggiormente a offrire prodotti standardizzati, che rispetto ai prodotti specifici personalizzati in base alle esigenze del cliente presentano un margine minore (a causa della maggiore concorrenza e dell’accresciuta traspa-