Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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renza). Quali partecipanti diretti delle controparti centrali, le grandi banche trarrebbero invece profitto dalla gestione delle garanzie supplementari e delle prestazioni di servizi fornite ai partecipanti indiretti, e questi vantaggi compenserebbero in parte i costi supplementari derivanti dalla normativa126.
Probabilmente i grandi istituti finanziari riverseranno sui loro clienti parte dei maggiori costi risultanti dal commercio di derivati, e per questa ragione i costi potrebbero aumentare anche per i piccoli istituti finanziari e i clienti finali (istituti non finanziari). Anche la tendenza a offrire sempre più prodotti standardizzati potrebbe provocare un aumento del prezzo dei prodotti personalizzati per la copertura di rischi speciali. Tuttavia, secondo lo studio del FMI, la normativa sui derivati risulterà piuttosto vantaggiosa per gli altri partecipanti al mercato (grandi banche escluse), in particolare grazie all’aumentata standardizzazione dei relativi vantaggi in termini di costi127. Per il resto, le eccezioni previste consentono agli istituti non finanziari e a taluni piccoli istituti finanziari di essere in parte esonerati dagli obblighi istituiti, circostanza che riduce i loro costi.
Si ignora invece quale possa essere l’entità dell’aumento dei prezzi. Lo studio della BRI quantifica i costi derivanti dalla nuova normativa tra lo 0,06 e lo 0,13 per cento128, basandosi sul margine di interesse superiore (differenza tra tassi di interesse sui crediti e tassi di interesse sui depositi). L’aumento dei prezzi potrebbe frenare le operazioni con i derivati.
Economie domestiche
Le economie domestiche dovrebbero essere interessate soltanto marginalmente dalla nuova normativa prevista. L’auspicata equivalenza con il diritto dell’UE le riguarda indirettamente, poiché in assenza di equivalenza le società finanziarie svizzere subirebbero svantaggi concorrenziali che potrebbero provocare una delocalizzazione del volume d’affari e di posti di lavoro e know-how. Inoltre, i benefici generati dal rafforzamento della stabilità del sistema finanziario favorirebbe indirettamente anche le economie domestiche.
Stato
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, come pure la BNS e la BRI, sono esclusi dal campo d’applicazione del titolo 4 della legge (commercio di derivati). Tuttavia, anche la Confederazione e le autorità potrebbero essere toccate dalle ripercussioni delle nuove disposizioni a causa della loro partecipazione al mercato dei derivati. Potrebbero ad esempio subire le conseguenze di un eventuale aumento dei prezzi (in particolare per le operazioni non compensate mediante controparte centrale) e del corrispondente aumento dei costi. Il deterioramento del pricing potrebbe motivare le autorità interessate ad assoggettarsi spontaneamente all’obbligo di compensazione, con conseguenti costi infrastrutturali. L’introduzione di una normativa eccessivamente severa o non equivalente a quella dell’UE potrebbe provocare una delocalizzazione delle attività all’estero, con conseguenti perdite di sostrato fiscale. Una normativa eccessivamente permissiva potrebbe d’altro canto attirare in Svizzera
126 Cfr. studio FMI (nota 123), pag. 49.
127 Cfr. studio FMI (nota 123), pag. 50.
128 Cfr. studio BRI (nota 124), pag. 38.