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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 22 Requisiti particolari
1 Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono adempiere requisiti particolari per tutelarsi contro i rischi che da esse derivano per la stabilità del sistema finanziario svizzero.
2 I requisiti particolari devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale. Essi possono riguardare l’organizzazione, le basi contrattuali e la gestione dei rischi.
3 La BNS disciplina i dettagli in un’ordinanza.
4 Dopo aver sentito la FINMA, la BNS può esonerare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica con sede all’estero dall’osservare i requisiti particolari, se:
a. dette infrastrutture sottostanno all’estero a una vigilanza e sorveglianza equivalenti; e
b. le autorità competenti per la vigilanza e sorveglianza collaborano con la BNS ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 20034 sulla Banca nazionale.
Art. 23 Piano di stabilizzazione e piano operativo
1 L’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica deve allestire un piano di stabilizzazione, in cui illustra con quali misure intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi, in modo da poter continuare i suoi processi operativi di rilevanza sistemica.
2 La FINMA allestisce un piano operativo in cui illustra come può essere eseguito un risanamento o una liquidazione dell’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica da essa ordinati.
3 L’infrastruttura del mercato finanziario deve fornire alla FINMA le informazioni necessarie per l’allestimento del piano operativo. Essa deve dimostrare che, in caso di minaccia di insolvenza, i processi operativi di rilevanza sistemica possono essere continuati.
4 Le misure del piano operativo devono essere attuate a titolo preparatorio, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di una continuazione ininterrotta dei processi operativi di rilevanza sistemica.