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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 30 cpv. 2 e 3

2 Se l’ente di custodia conclude con il titolare del conto un accordo secondo l’articolo 25 capoverso 1 senza indicare espressamente all’acquirente le garanzie anteriori che gli spettano, la garanzia a suo favore è considerata secondaria rispetto a quella dell’acquirente.

3Abrogato

Art. 31 cpv.1

1 Il beneficiario di una garanzia può realizzare i titoli contabili, su cui è stata costituita una garanzia, alle condizioni convenute nel contratto di garanzia:

a. vendendo i titoli contabili e computandone il ricavo nel credito garantito; o

b. appropriandosi dei titoli contabili il cui valore è oggettivamente determinabile e computandone il valore nel credito garantito.

12. Legge del 17 dicembre 200471 sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 54e Ricorso

1 Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un’assicurazione o di una società di gruppo o di conglomerato essenziali possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione. È escluso il ricorso secondo l’articolo 17 della legge federale dell’11 aprile 188972 sulla esecuzione e sul fallimento.

2 I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell’istruzione può concedere su richiesta l’effetto sospensivo.

Art. 71bisFallimento

1 Alla società di gruppo con sede in Svizzera che svolge funzioni essenziali per l’attività soggetta ad autorizzazione e che non sottostà alla competenza della FINMA in materia di fallimento (società di gruppo essenziale) ai sensi delle leggi sui mercati finanziari si applicano per analogia gli articoli 53−54e della presente legge.

2 Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell’essenzialità.

3 La FINMA designa le società di gruppo essenziali e ne allestisce un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico.

Art. 79bisFallimento

1 Alla società di conglomerato con sede in Svizzera che svolge funzioni essenziali per l’attività soggetta ad autorizzazione e che non sottostà alla competenza della FINMA in materia di fallimento (società di gruppo essenziale) ai sensi delle leggi

71 RS 961.01

72 RS 281.1