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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

11. Legge del 3 ottobre 200869 sui titoli contabili

Art. 3 cpv. 3

3 Per titolo contabile ai sensi della presente legge s’intende anche qualsiasi strumento finanziario custodito secondo il diritto estero nonché ogni diritto sullo stesso, al quale è attribuita una funzione comparabile secondo il predetto diritto estero.

Art. 4 cpv. 2 lett. d

2 Sono considerati enti di custodia:

d. gli enti di custodia centrali di cui all’articolo 55 della legge del ...70 sull'infrastruttura finanziaria;

Art. 24, rubrica, cpv. 2

Accredito

2 L’ordine di disporre è considerato eseguito con la conclusione dell’accredito necessario e ha effetto nei confronti di terzi. Se mediante l’ordine di disporre è conferito il diritto a pieno titolo, il titolare del conto disponente perde i suoi diritti sul titolo contabile.

Art. 25 Accordo di controllo

1 Dei titoli contabili si può anche disporre, con effetto nei confronti di terzi, concludendo un accordo irrevocabile tra il titolare del conto e l’ente di custodia, secondo cui quest’ultimo deve eseguire le istruzioni del beneficiario della garanzia senza ulteriore consenso o partecipazione del titolare del conto.

2 L’ordine di disporre può riferirsi a:

a. determinati titoli contabili;

b. tutti i titoli contabili, accreditati su un conto titoli; o

c. una quota determinata in termini di valore di titoli contabili accreditati su un conto titoli.

Art. 26 Accordo con l’ente di custodia

1 Il titolare del conto può disporre dei titoli contabili mediante la conclusione di un accordo con l’ente di custodia a favore di quest’ultimo. Con la conclusione dell’accordo, l’ordine di disporre ha effetto nei confronti di terzi.

2 L’articolo 25 capoverso 2 è applicabile.

69 RS 957.1

70 RS