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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 42a Procedura di assistenza amministrativa
1 Se non è ancora in possesso delle informazioni da trasmettere, la FINMA può esigerle dal suo detentore. Le persone informate sui fatti possono rifiutare l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 196868 sulla procedura amministrativa.
2 Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la legge sulla procedura amministrativa, fatti salvi i capoversi 3–6.
3 La FINMA può rifiutare la consultazione della corrispondenza con le autorità estere. È fatto salvo l’articolo 28 della legge federale sulla procedura amministrativa.
4 La FINMA può prescindere dall’informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni, qualora tale informazione preliminare pregiudichi lo scopo dell’assistenza amministrativa o l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente. In questi casi i clienti interessati devono essere informati successivamente (informazione a posteriori).
5 Nei casi di cui al capoverso 4 la FINMA informa del differimento dell’informazione i detentori delle informazioni e le autorità che sono a conoscenza della richiesta. Fino al momento dell’informazione a posteriori, i titolari e le autorità non possono informare i clienti in merito alla richiesta.
6 Il cliente può impugnare entro dieci giorni al Tribunale amministrativo federale la decisione della FINMA di trasmettere le informazioni a un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. L’articolo 22a della legge sulla procedura amministrativa non si applica. Nei casi del capoverso 4 le conclusioni possono vertere solo sulla constatazione dell’illegalità.
Art. 42b Collaborazione internazionale
1 La FINMA può, ai fini dell’adempimento di compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza, scambiare informazioni non accessibili al pubblico con gruppi e organi internazionali, sempre che sia garantita la tutela del segreto.
2 Le informazioni possono essere utilizzate dai gruppi e organi internazionali esclusivamente per l’adempimento dei loro compiti in relazione con la vigilanza sui mercati finanziari.
3 La FINMA ne concorda lo scopo esatto di utilizzazione con i gruppi e organi internazionali. A una loro eventuale ritrasmissione si applica l’articolo 42 capoverso 5.