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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 43 cpv. 1–4

1 La FINMA può, ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette degli assoggettati alla vigilanza all’estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati.

2 Essa può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette degli assoggettati, purché:

a. queste autorità siano responsabili, nel quadro del controllo del Paese di provenienza, della vigilanza sugli assoggettati alla vigilanza e alla verifica oppure siano responsabili nel loro territorio della vigilanza sull’attività degli assoggettati alla vigilanza e alla verifica; e

b. siano adempiute le condizioni dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 42.

3 Nel quadro di verifiche dirette transfrontaliere si possono solo rilevare indicazioni necessarie all’attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Rientrano in particolare in tale ambito indicazioni riguardo alla questione se, a livello di gruppo, un istituto:

a. sia organizzato adeguatamente;

b. i rischi insiti nella sua attività commerciale siano rilevati, limitati e sorvegliati adeguatamente;

c. sia diretto da persone che offrono la garanzia di un’attività irreprensibile;

d. le prescrizioni in materia di fondi propri e ripartizione dei rischi siano adempiute su base consolidata; e

e. adempia correttamente i propri obblighi di rendiconto nei confronti delle autorità di vigilanza.

4 Nella misura in cui le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendano consultare, nel quadro di verifiche dirette in Svizzera, informazioni in relazione diretta o indiretta con operazioni di gestione patrimoniale, di commercio di valori mobiliari e di deposito, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori di investimenti collettivi di capitali. Si applica l’articolo 42a. La FINMA può consentire alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari responsabili della vigilanza consolidata sugli assoggettati alla vigilanza e alla verifica di consultare per campionatura singoli dossier di clienti per gli scopi di cui al capoverso 3.