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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 38 cpv. 4

4 La FINMA e la competente autorità di perseguimento penale si scambiano le informazioni necessarie nell’ambito della loro collaborazione e per l’adempimento dei loro compiti. Esse utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente per adempiere i loro compiti legali.

Art. 39

1 La FINMA è autorizzata a trasmettere informazioni non accessibili al pubblico ad altre autorità svizzere di vigilanza e alla Banca nazionale svizzera, se tali informazioni sono necessarie all’adempimento dei loro compiti.

2 Essa può inoltre scambiare informazioni non accessibili al pubblico relative a determinati partecipanti al mercato finanziario con il Dipartimento federale delle finanze, se ciò è necessario all’adempimento dei suoi compiti.

Titolo prima dell’art. 42

Sezione 4: Collaborazione con autorità estere

Art. 42

1 La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni per l’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

2 Essa può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico, sempre che:

a. queste informazioni siano utilizzate esclusivamente per l’esecuzione della legislazione sui mercati finanziari oppure siano ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi;

b. le autorità richiedenti siano vincolate al segreto d’ufficio o professionale, fermo restando che sono fatte salve le prescrizioni sulla pubblicità delle procedure e sull’informazione del pubblico su siffatte procedure.

3 Il capoverso 2 si applica per analogia alla trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico a organi coinvolti nel risanamento e nella risoluzione delle crisi di istituti finanziari.

4 L’assistenza amministrativa è prestata rapidamente. La FINMA osserva il principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone che manifestamente non sono implicate nelle questioni oggetto d’inchiesta.

5 La FINMA può, d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia, consentire che le informazioni siano ritrasmesse alle autorità penali per uno scopo diverso da quello menzionato nel capoverso 2 lettera a, sempre che non sia esclusa l’assistenza giudiziaria in materia penale.