Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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d’inchiesta delle autorità fiscali in ambito di imposte dirette, da un lato, e i diritti degli imputati, dall’altro.

Contenuto del progetto

Il perseguimento e il giudizio dei reati fiscali presuppone conoscenze specifiche del tipo di imposta in questione. La competenza per perseguire penalmente e giudicare deve pertanto spettare, per quanto possibile, alle autorità fiscali che dispongono già di queste conoscenze specifiche. La DPA costituisce un codice di procedura concepito espressamente in funzione delle particolarità dei procedimenti penali condotti dalle autorità amministrative. È applicabile già oggi al perseguimento e al giudizio di infrazioni contro l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva e le tasse di bollo. Le disposizioni della DPA saranno applicate anche al perseguimento e al giudizio di infrazioni contro le imposte dirette. Anche in questo ambito sarà applicato un codice processuale che tenga conto delle particolarità di questi procedimenti, ciò che permetterà inoltre di garantire l’unificazione auspicata della procedura penale applicabile alle imposte dirette e indirette.

L’applicazione delle disposizioni della DPA comporta un’estensione delle competenze delle autorità fiscali cantonali in ambito di imposte federali dirette, le quali disporranno di nuovi mezzi processuali d’indagine. Per i loro procedimenti disporranno degli stessi mezzi d’indagine che erano finora riservati all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nel quadro di inchieste fiscali speciali. In questo modo le autorità fiscali cantonali possono perseguire autonomamente e con mezzi efficienti violazioni contro la LIFD e le proprie legislazioni tributarie. Per chiarire il sospetto possono segnatamente interrogare testimoni o raccogliere informazioni scritte. L’obbligo di testimoniare sussiste anche per gli impiegati di banca, ragion per cui al fine di chiarire un sospetto, nel procedimento penale le autorità fiscali possono richiedere informazioni anche dalle banche. Queste richieste delle autorità fiscali cantonali necessitano però dell’autorizzazione del direttore dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni interessata. Rispettando il principio di proporzionalità, sono possibili anche provvedimenti coattivi quali perquisizioni domiciliari o l’arresto. Tuttavia, una perquisizione domiciliare può essere ordinata soltanto dal direttore dell’amministrazione delle contribuzioni interessata e l’arresto soltanto da un giudice. Tutte le operazioni d’inchiesta possono essere esaminate da un tribunale. In linea di principio le autorità fiscali pronunciano anche la decisione penale. Una decisione giudiziaria è pronunciata soltanto se alla fine dell’inchiesta appare opportuna una pena detentiva o se l’imputato ne fa richiesta. L’AFC può partecipare a tali procedimenti nel quadro della sua funzione di vigilanza e può adottare rimedi giuridici. L’AFC può avocare a sé la competenza per il perseguimento penale, se l’amministrazione cantonale competente per l’imposta federale diretta non esegue alcun procedimento penale nonostante ingiunzione dell’AFC. Inoltre, su richiesta di un’amministrazione cantonale delle contribuzioni l’AFC può svolgere un’inchiesta in casi che riguardano più Cantoni.