Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Indirizzi del progetto
1.1 Obiettivo e scopo del diritto penale fiscale
Per poter essere attuato il diritto tributario necessita della tutela del diritto penale. Il diritto penale fiscale non è certo l’unico fattore che influenza l’onestà fiscale. È tuttavia indispensabile un sistema penale fiscale efficace. Esso deve inoltre permettere un perseguimento rapido, efficiente ed equo dei reati fiscali.
Il diritto penale fiscale persegue le seguenti finalità: da una parte deve proteggere il credito fiscale della collettività. Esso protegge l’ordinamento che serve a far valere il credito fiscale. Questo ordinamento applica i sistemi dell’autotassazione (imposte indirette) e dell’autodichiarazione con procedura di tassazione mista (imposte dirette). Questi sistemi permettono di riscuotere i tributi senza esercitare un’intensa sorveglianza sulla situazione personale ed economica dei cittadini. D’altra parte esso deve assicurare una tassazione completa e corretta per evitare perdite d’imposte e per raggiungere, in fin dei conti, una ripartizione per quanto possibile equa del carico fiscale in funzione della capacità economica. La prevenzione costituisce uno strumento importante ai fini di una tassazione completa e corretta e contribuisce inoltre a rafforzare la propensione ad adottare comportamenti conformi agli obblighi (dichiarazione completa e corretta, «etica fiscale»). Questo effetto preventivo può essere raggiunto assicurando un’elevata probabilità di scoprire e punire i comportamenti illeciti.
Per conseguire questi obiettivi occorre che le fattispecie penali siano definite in modo chiaro e che si disponga di mezzi d’indagine efficienti. Infine, come per ogni legge, bisogna avere la chiara volontà d’applicare anche il diritto penale fiscale.
1.2 Situazione iniziale della revisione
Il diritto penale fiscale comprende le fattispecie penali, le disposizioni che reggono la procedura e che stabiliscono le competenze per il loro perseguimento, nonché le disposizioni sulla prescrizione. Esso è contenuto nelle legislazioni tributarie che disciplinano le varie imposte, le cui regolamentazioni divergono in parte sia materialmente in ordine agli elementi costitutivi delle infrazioni, sia formalmente riguardo a competenze e procedura (cfr. n. 1.4).
Il 1° marzo 2011 il Parlamento ha trasmesso la mozione Schweiger (10.3493) «Ampia revisione del diritto penale fiscale». La mozione chiede un’ampia revisione del diritto penale fiscale federale. La linea da seguire si basa sul tradizionale rapporto di fiducia specificamente svizzero tra i cittadini e lo Stato. In linea di massima si deve continuare a distinguere tra le due categorie «frode fiscale»1e «sottrazione d’imposta», ma la loro delimitazione deve avvenire segnatamente anche secondo la
1 Recte “uso di atto falso”, cfr. versione francese dell’articolo 186 LIFD: «usage de faux»