Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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gravità materiale del reato fiscale. Gli elementi centrali della revisione dovrebbero inoltre essere l’unificazione e la semplificazione delle procedure e delle sanzioni penali per tutti i condoni di imposte e tasse come pure esplicite garanzie procedurali.
Il 21 settembre 2012 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un avamprogetto di revisione del diritto penale fiscale da porre in consultazione entro la primavera del 2013.
1.3 Consultazione concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012
Nel mese di febbraio del 2012 il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)2 ha approvato le Raccomandazioni rivedute per la lotta contro il riciclaggio di denaro. In Svizzera l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute richiede diverse modifiche del diritto in vigore. Il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul corrispondente avamprogetto di attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI (di seguito avamprogetto GAFI). Il termine della consultazione, fissato inizialmente al 15 giugno 2013, è stato prolungato fino al 1° luglio 2013. Secondo le Raccomandazioni rivedute i «reati fiscali» devono essere definiti come reati preliminari al riciclaggio di denaro. L’avamprogetto GAFI attua queste Raccomandazioni, da un lato, estendendo per le imposte indirette il campo d’applicazione delle attuali fattispecie criminose di cui all’articolo 14 capoverso 4 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) all’imposta sul valore aggiunto in generale, all’imposta preventiva e alle tasse di bollo. D’altro lato, istituisce una nuova fattispecie criminosa in ambito di imposte dirette. L’attuale fattispecie di frode fiscale (art. 186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e art. 59 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]) viene abrogata. La lacuna che sorge da queste modifiche tra la fattispecie di contravvenzione del diritto in vigore e la nuova fattispecie criminosa viene colmata da una fattispecie delittuosa, anch’essa riformulata.
Per quanto riguarda le prescrizioni procedurali, l’avamprogetto GAFI si basa ancora sull’ordinamento vigente. La regolamentazione definitiva della procedura e della competenza di perseguimento delle nuove fattispecie in materia di imposte dirette è stata prevista, ma esclusa di proposito dalla revisione del diritto penale fiscale.
Nella misura in cui l’avamprogetto GAFI definisce già alcune fattispecie penali, queste sono determinanti per la revisione del diritto penale fiscale e vengono quindi riprese nel presente progetto.
2 In inglese: Financial Action Task Force (FATF)