Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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Le fattispecie penali sono concepite, per quanto possibile, partendo da caratteristiche di fattispecie equiparabili; l’elemento costitutivo di base è la riduzione illecita dell’imposta (sottrazione d’imposta). Questa fattispecie può verificarsi anche per negligenza; in questo caso la fissazione della pena tiene conto della diminuita responsabilità in caso di negligenza. La fattispecie di base comprende gli elementi costitutivi equiparabili sia per le imposte dirette che per le imposte indirette. A partire da questa vengono definite le fattispecie qualificate (frode fiscale). I loro elementi qualificanti sono il modo di procedere con astuzia o l’uso di documenti falsi per ingannare l’autorità fiscale. Le fattispecie qualificate (concepite come delitti e crimini) sono parte dell’avamprogetto GAFI.
La punibilità della persona giuridica per la sottrazione dell’imposta sul reddito e sull’utile viene abolita. In questo modo vengono attuati coerentemente i principi penali secondo cui un procedimento penale deve essere rivolto contro una persona fisica, mentre la persona giuridica ha una responsabilità penale soltanto in casi eccezionali e a determinate condizioni.
Le modifiche della LIVA si prefiggono di unificare i principi penali applicabili nel diritto penale fiscale. A questo proposito vengono semplificate anche le disposizioni relative alla prescrizione e le garanzie fondamentali, come il divieto di utilizzazione di prove, vengono adattate alla legislazione in materia di imposte dirette.
Infine, gli obblighi reciproci di segnalazione contribuiscono a coordinare i procedimenti con lo stesso nesso materiale e quindi a evitare pene eccessive.