Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 38

ancora attuali, della NPC e delle Costituzione federale.

Secondo il Cantone AG, con il capoverso 3 si crea la base per delegare a un livello sussidiario prescrizioni che possono senz’altro avere notevoli conseguenze finanziarie (in particolare con riguardo all’art. 26). Gli aiuti all’esecuzione verrebbero così elevati a livello di ordinanza. Il capoverso 3 va perciò respinto.

ACS, EFS, SVBK e BWB respingono le modifiche. Il BWB osserva che può sorgere l’impressione che qui debbano essere introdotti i requisiti di base della selvicoltura naturalistica (GnWB).

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e Il WWF sono d’accordo con la disposizione.

Art. 55 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

n. 4

4. La legge del 20 giugno 1986 sulla caccia è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 5 secondo periodo

5… Può affidare l’esecuzione di tali compiti a organizzazioni private, contro indennità.

Il PSS sostiene la proposta integrazione dell’articolo 12 capoverso 5 della legge sulla caccia con la quale si crea la base per poter delegare compiti sovrani a organizzazioni esterne. La ripartizione dei compiti che si intende così raggiungere deve condurre a una più chiara suddivisione dei ruoli e a una professionalizzazione delle strutture.

Anche l’USC approva questa modifica.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e il WWF sostengono l’integrazione dell’articolo 12 capoverso 5 della legge sulla caccia con la quale si crea la base per delegare compiti sovrani a organizzazioni esterne. Finora Agridea ha assunto la funzione di consulenza dei detentori di animali da reddito riguardo ai provvedimenti volti alla protezione del bestiame e, per quanto possibile, anche il controllo della loro attuazione. Tale situazione è problematica poiché rappresenta una mescolanza dei ruoli. La chiara ripartizione dei compiti deve condurre a migliorare la prassi e a professionalizzare le strutture. Il presupposto a tal fine è che l’UFAM fissi criteri chiari e trasparenti che i provvedimenti volti alla protezione del bestiame devono adempiere. Si intende così evitare che l’attività di svariate organizzazioni e dell’Ufficio federale competente in materia di protezione del bestiame porti a una burocratizzazione con effetti svantaggiosi per i detentori di animali da reddito.