Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 37
e sulle conseguenze.
Secondo il GPGFP, questa disposizione piace innanzitutto ai giuristi.
Il CPF accoglie, in linea di principio, favorevolmente l’introduzione del principio di causalità con vista su provvedimenti contro la minaccia o il pregiudizio al bosco. Tuttavia, in considerazione del fatto che in molte zone forestali vi sono particelle minime appartenenti a privati, occorre chiedersi se con la nuova disposizione non venga creato per questi proprietari un incentivo supplementare indesiderato a vendere i propri fondi.
Il CP si oppone chiaramente a questa disposizione. Teme incertezze del diritto per i proprietari di foreste. Lo Stato non si può liberare in questo modo dai suoi obblighi pubblici. Per il resto, l’esempio menzionato nel rapporto esplicativo (causa di un incendio di bosco per negligenza) è sbagliato. La negligenza è un tipico elemento della presunzione di colpa e non è rilevante nella presente responsabilità causale.
La BSB accoglie favorevolmente la disposizione nei principi, chiedendo però di estendere a tutti gli arbusti al di fuori del bosco il trasferimento dei costi a chi ha provocato il danno. In conformità con l’articolo 2 LPAmb e, per analogia, ai sensi dell’articolo 59a capoverso 1 LPAmb vanno inclusi risarcimenti di danni. La disposizione va di conseguenza adeguata come segue:
1
I costi dei provvedimenti che le autorità adottano o ordinano contro un pericolo diretto o un pregiudizio imminente per la foresta o arbusti nella foresta e al di fuori della foresta contro una minaccia diretta o un pregiudizio, per individuare e rimuovere tale pericolo o pregiudizio, nonché i risarcimenti di danni sono a carico di chi li provoca.
Sarebbe poi utile, in conformità con l’articolo 41 capoverso 3 OPV, menzionare separatamente in un secondo capoverso sotto l’articolo 34 LFo l’obbligo di informazione di Confederazione e Cantoni nei confronti di autorità, cerchie economiche interessate e popolazione sulla diffusione di organismi nocivi pericolosi. Inoltre, si deve promuovere la formazione speciale necessaria per i programmi di sorveglianza e di lotta di organismi nocivi.
Secondo il BWB, questa disposizione richiama i proprietari di foreste all’obbligo di giustificare la presenza di neobioti sulle loro particelle. Qui serve una normativa migliore, che liberi i proprietari di foreste dai rischi di responsabilità. Si deve poter garantire un risarcimento del proprietario della foresta.
Art. 49 Confederazione
bis
cpv. 1 e 3 secondo periodo
1bis
Coordina le misure esecutive dei Cantoni e delle autorità federali interessate.
3
... Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.
La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo non sono d’accordo, o lo sono solamente a determinate condizioni, con questa prescrizione. Secondo il vigente articolo 49 capoverso 1 LFo, la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legislazione in materia forestale, da cui risulta anche l’obbligo di coordinare le misure esecutive cantonali. Che la Confederazione coordini le proprie misure esecutive è piuttosto contraddittorio e lo mostra anche l’indicazione a pagina 32 del rapporto esecutivo sul presunto analogo articolo 38 LPAmb. Conformemente all’articolo 38 capoverso 1 LPAmb, la Confederazione vigila sull’esecuzione della legge sulla protezione dell’ambiente. Conformemente all’articolo 38 capoverso 2 LPAmb, essa coordina però soltanto le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed aziende, non però delle autorità federali. L’integrazione con il
bis
capoverso 1 va perciò stralciata.
Quanto al capoverso 3, i Cantoni e la CDFo rimandano alla loro competenza in materia d’esecuzione di cui all’articolo 50 capoverso 1 e ai conseguenti compiti. L’esecuzione dei permessi di dissodamento rilasciati in procedura direttiva federale con decisione passata in giudicato, le autorizzazioni per utilizzazioni nocive nonché le riduzioni delle distanze dalla foresta sono di esclusiva competenza dei Cantoni. Inoltre, si deve adeguare il grado di precisione nell’articolo 26. A queste condizioni, è possibile approvare l’integrazione del capoverso 3.
I Cantoni BS e BL fanno notare che nella discussione sulle competenze in materia d’esecuzione di Confederazione e Cantoni deve essere rispettato il principio di sussidiarietà di cui agli articoli 5a e 46 capoverso 3 Cost. Non è accettabile che alla prima occasione buona si minino le intenzioni, invero