Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 36
no questa modifica.
Art. 47 Validità di autorizzazioni e altre disposizioni
secondo periodo
... È fatto salvo l’articolo 12e della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.
L’ampia maggioranza dei Cantoni, la CDFo, Greenpeace, Pro Natura, ASPU e Il WWF approvano questa modifica.
Il Cantone VS si chiede fino a che punto questa modifica sia utile, visto che comunque, se c’è in questione un dissodamento, non si può iniziare con i lavori.
Art. 48a Assunzione dei costi da parte di chi li provoca
1
I costi dei provvedimenti che le autorità adottano o ordinano contro un pericolo diretto o un pregiudizio imminente per la foresta contro una minaccia diretta o un pregiudizio, per individuare e rimuovere tale pericolo o pregiudizio sono a carico di chi li provoca.
2
Dall’obbligo di assunzione dei costi è esente chi può provare che il danno o il pregiudizio è dovuto a forza maggiore o causato da una colpa grave di un’altra persona.
L’ampia maggioranza dei Cantoni e la CDFo si pongono contro questa disposizione. Le conseguenze da questo articolo in combinato disposto con l’articolo 37b non sono chiare e valutabili per i partecipanti. L’attribuzione della colpa a chi ha provocato i danni è problematica e onerosa.
I Cantoni BS e BL osservano che rimane incomprensibile l’effetto preventivo generale sperato nel rapporto esplicativo sull’articolo 48a .
Il Cantone VS critica la disposizione come non chiara. Non si distingue tra perturbatore per situazione e perturbatore per comportamento. Vanno chiarite le analogie con la legge sulla protezione dell’ambiente.
L’UDC respinge chiaramente l’introduzione della responsabilità causale nell’articolo 48a.
Per USAM e Jardin Suisse l’attuale formulazione dell’articolo 48a capoverso 1 è eccessiva, in quanto l’onere della prova di chi è responsabile di un danno, non incombe alle autorità, bensì alla persona che si presume averlo causato. L’onere della prova andrebbe ribaltato, vale a dire che deve esserci la prova esplicita che il danno sia stato effettivamente provocato dalla persona interessata. I due organismi propongono perciò la seguente riformulazione:
Se di una persona si può dimostrare che ha provocato un danno, possono essergli messi a carico traslati i costi di provvedimenti che le autorità costi dei provvedimenti che le autorità adottano o ordinano contro un pericolo diretto o un pregiudizio imminente per la foresta contro una minaccia diretta o un pregiudizio, per individuare e rimuovere tale pericolo o pregiudizio.
ACS, SVBK e VSLG accolgono favorevolmente la nuova disposizione, secondo cui il principio di causalità viene sancito nella legge forestale.
Greenpeace, Pro Natura, ASPU e il WWF, pur accogliendo favorevolmente, nel principio, la disposizione, raccomandano però, prima di trasmettere i due articoli 37b e 48a al Parlamento, di esaminarne più da vicino l’importanza e le conseguenze.
Secondo la SFS, con l’articolo 48a si invoca una nuova norma in materia di responsabilità civile che si attiene alle formulazioni nel diritto della Confederazione in materia ambientale e nel titolo si richiama al principio di causalità. Le ripercussioni di una simile norma, in particolare nella formulazione generale impiegata, sono assai ampie. In considerazione della sua grande complessità e delle ripercussioni non chiare sui proprietari di foreste, sono dapprima necessari un’analisi approfondita dei problemi pratici e approcci di soluzione fattibili. Per il momento si deve perciò rinunciare a una norma in materia di responsabilità civile, praticamente non ancora discussa nel settore.
Pur sostenendo l’articolo sui principi, l’EFS chiede però accertamenti supplementari sulle ripercussioni