Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 35

a. la produzione di materiale di riproduzione forestale proveniente dagli ecosistemi naturali della Svizzera e dei Paesi confinanti

b. la cura dei giovani popolamenti

La SFS accoglie favorevolmente la nuova base legale per misure di adattamento ai cambiamenti climatici. L’articolo 28a e 38b consentirebbero di intervenire a sostegno a tempo debito e con provvedimenti adeguati. Quanto ai provvedimenti giusti, la SFS attende con curiosità i risultati del programma di ricerca «Bosco e cambiamenti climatici».

La SL chiede di lasciare nell’articolo 38 i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b nell’articolo

38. Propone inoltre di precisare il sussidio della produzione di materiale di riproduzione forestale con l’aggettivo «indigeno».

L’EFS chiede che l’articolo 38b venga rinominato in «Garanzia dello sviluppo sostenibile del bosco» (in luogo di «Adattamento ai cambiamenti climatici»). In ragione della spiegazione, occorre partire dal presupposto che ora tutti i contributi alla cura dei giovani popolamenti al di fuori delle foreste di protezione vengano concessi solo ancora sotto il titolo dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Questo modo di vedere non è abbastanza incisivo.

Il GPGFP rimanda al suo commento sull’articolo 28a.

Il CPF rileva che sulla scia della rielaborazione del rapporto esplicativo dovrebbe essere possibile evitare contraddizioni tra la prevista promozione di materiale di riproduzione forestale adeguato al clima e il contemporaneo accento posto sulla grande importanza della rinnovazione naturale.

La VSLG rimanda al suo commento sull’articolo 28a.

Art. 39 Formazione professionale

Cpv. 3

3

Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per la formazione pratica dei titolari di un diploma universitario che desiderano ottenere il certificato d’eleggibilità.

La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo reputano che la modifica dell’articolo 39 non sia necessaria. In tale proposito, si tratta di modifiche nei sussidi alla formazione, che non sono necessarie per l’attuazione della Politica forestale 2020. Già secondo il diritto vigente, provvedimenti in tal senso sono parte del mandato fondamentale per una conservazione e una gestione sostenibili delle foreste. Questo adeguamento va stralciato per questa fase.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF sono d’accordo con la proposta di spostare la promozione alla formazione professionale di operai forestali dall’articolo 39 all’articolo 38a e le relative spiegazioni.

L’EFS e l’AJEF chiedono di stralciare questa modifica. I contributi alla formazione professionale pratica dei titolari di un diploma universitario di per sé sono utili, così l’EFS. Qui però occorre porsi la domanda fondamentale fino a che punto e in quale estensione di significato il certificato d’eleggibilità debba continuare a essere mantenuto come risultato finale di questa formazione professionale pratica.

La VSLG accoglie favorevolmente la disposizione. L’offerta di formazioni professionali e corsi buoni e vantaggiosi è nettamente più utile dell’introduzione di un obbligo di formazione.

Art. 46 Ricorso

cpv. 3, primo periodo e 4

3

Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12−12g della legge federale del 1° luglio 19665

4

Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d’esecuzione una procedura d’opposizione contro le decisioni di prima istanza.

L’ampia maggioranza dei Cantoni, la CDFo, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e l’EFS approva-