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Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 6 pagine

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Ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica RU 20..

b. riportare sulla bolla di consegna le seguenti indicazioni:

1. identificatori unici degli organismi geneticamente modificati di cui all’allegato della direttiva (CE) n. 65/20046;

2. nome e indirizzo del fornitore e dell’acquirente del raccolto.

Art.10 Tenuta del registro

1 Chi produce o mette in commercio il raccolto ottenuto da piante geneticamente modificate deve tenere un registro contenente:

a. nome e indirizzo del fornitore del materiale di moltiplicazione oppure, per quanto concerne chi non produce il raccolto, nome e indirizzo del fornitore del raccolto;

b. nome e indirizzo degli acquirenti del raccolto;

c. tipo e quantità del raccolto;

2 I documenti devono essere conservati per almeno dieci anni e, su richiesta, presentati alle autorità preposte all’esecuzione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 11 Esecuzione

1 I Cantoni controllano l’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza. Assicurano un sufficiente coordinamento con gli altri controlli.

2 L’UFAG rende accessibili ai Cantoni le indicazioni dell’elenco delle colture.

3 Esso pubblica le indicazioni sul tipo e sulla quantità di materiale vegetale geneticamente modificato coltivato.

Art. 12 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

6 Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, GU L 10 del 16.01.04, p. 5