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Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 6 pagine

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Ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica RU 20..

Allegato 2 (art. 12)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 26 ottobre 20117 sugli alimenti per animali

Art. 65 cpv. 4

4 Le indicazioni di cui ai capoversi 1–3 devono essere conservate per almeno dieci anni e, su richiesta, presentate all’UFAG.

2. Ordinanza del 10 settembre 20088 sull’emissione deliberata nell’ambiente

Art. 2 cpv. 5bis (nuovo)

5bis Per la coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e per l’impiego del relativo raccolto nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo a titolo professionale si applica l’ordinanza del ...9 sulla coesistenza con l’ingegneria genetica.

Art. 7 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 (nuovo)

2b. Abrogato

3 Gli organismi geneticamente modificati non possono essere messi in commercio se contengono geni, introdotti mediante tecniche dell’ingegneria genetica, resistenti agli antibiotici la cui utilizzazione è autorizzata nella medicina umana e veterinaria.

Art. 9 cpv. 1 lett. c, 2 e 5, frase introduttiva

1 Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell’ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve:

c. adottare misure per evitare perdite di organismi geneticamente modificati e per la lotta alla crescita spontanea di organismi geneticamente modificati;

2 In caso di eventi straordinari, chi utilizza direttamente nell’ambiente organismi geneticamente modificati deve documentare eventuali perdite di tali organismi, notificarle alle autorità competenti e ripristinare lo stato iniziale con misure idonee.

5 Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti ottenuti da tali organismi deve conservare i seguenti dati per un periodo di almeno dieci anni:…

Art. 27 lett. a

Non necessita di un’autorizzazione la commercializzazione di:

a. materiale vegetale di moltiplicazione secondo l’articolo 14d dell’ordinanza del 7 dicembre 199810 sul materiale di

moltiplicazione;

Art. 32 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3 (nuovo)

1 Chi emette direttamente nell’ambiente organismi geneticamente modificati la cui messa in commercio è autorizzata deve comunicare all’UFAM al più tardi due settimane prima dell’emissione: …

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alla coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e all’impiego del relativo raccolto ai sensi dell’ordinanza del ...11 sulla coesistenza con l’ingegneria genetica.

Art. 44 cpv. 2 lett. a

2 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può vincolare l’autorizzazione a determinati oneri e può in particolare:

a. limitare l’impiego degli organismi o autorizzarlo solo a determinate condizioni, in particolare l’osservanza di determinate

distanze rispetto alle zone di cui all’articolo 8;

7 RS 916.307

8 RS 814.911

9RS ...

10 RS 916.151

11 RS ...