Progetto
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla coesistenza con l'ingegneria genetica RU 20..
Allegato 2 (art. 12)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 26 ottobre 20117 sugli alimenti per animali
Art. 65 cpv. 4
4 Le indicazioni di cui ai capoversi 1–3 devono essere conservate per almeno dieci anni e, su richiesta, presentate all’UFAG.
2. Ordinanza del 10 settembre 20088 sull’emissione deliberata nell’ambiente
Art. 2 cpv. 5bis (nuovo)
5bis Per la coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e per l’impiego del relativo raccolto nell’agricoltura e nell’ortoflorovivaismo a titolo professionale si applica l’ordinanza del ...9 sulla coesistenza con l’ingegneria genetica.
Art. 7 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 (nuovo)
2b. Abrogato
3 Gli organismi geneticamente modificati non possono essere messi in commercio se contengono geni, introdotti mediante tecniche dell’ingegneria genetica, resistenti agli antibiotici la cui utilizzazione è autorizzata nella medicina umana e veterinaria.
Art. 9 cpv. 1 lett. c, 2 e 5, frase introduttiva
1 Chi utilizza organismi geneticamente modificati direttamente nell’ambiente deve adottare tutte le misure tecniche, organizzative e relative al personale necessarie per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati; in particolare deve:
c. adottare misure per evitare perdite di organismi geneticamente modificati e per la lotta alla crescita spontanea di organismi geneticamente modificati;
2 In caso di eventi straordinari, chi utilizza direttamente nell’ambiente organismi geneticamente modificati deve documentare eventuali perdite di tali organismi, notificarle alle autorità competenti e ripristinare lo stato iniziale con misure idonee.
5 Chi mette in commercio organismi geneticamente modificati o prodotti ottenuti da tali organismi deve conservare i seguenti dati per un periodo di almeno dieci anni:…
Art. 27 lett. a
Non necessita di un’autorizzazione la commercializzazione di:
a. materiale vegetale di moltiplicazione secondo l’articolo 14d dell’ordinanza del 7 dicembre 199810 sul materiale di
moltiplicazione;
Art. 32 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3 (nuovo)
1 Chi emette direttamente nell’ambiente organismi geneticamente modificati la cui messa in commercio è autorizzata deve comunicare all’UFAM al più tardi due settimane prima dell’emissione: …
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alla coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato e all’impiego del relativo raccolto ai sensi dell’ordinanza del ...11 sulla coesistenza con l’ingegneria genetica.
Art. 44 cpv. 2 lett. a
2 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può vincolare l’autorizzazione a determinati oneri e può in particolare:
a. limitare l’impiego degli organismi o autorizzarlo solo a determinate condizioni, in particolare l’osservanza di determinate
distanze rispetto alle zone di cui all’articolo 8;
7 RS 916.307
8 RS 814.911
9RS ...
10 RS 916.151
11 RS ...