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Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 5 pagine

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Art. 25a (nuovo) Monitoraggio ambientale

1 La Confederazione provvede allo sviluppo e alla gestione di un sistema di monitoraggio per determinare la diffusione indesiderata di organismi geneticamente modificati e identificare tempestivamente le possibili ripercussioni sull'ambiente e sulla biodiversità della presenza di organismi geneticamente modificati e del loro materiale transgenico.

2 I Cantoni comunicano alla Confederazione le informazioni e i dati disponibili rilevanti ai fini del monitoraggio ambientale.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.