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Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 5 pagine

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2 Il Cantone può conferire d'ufficio a una regione la designazione di «regione con agricoltura senza organismi geneticamente modificati» e istituire un apposito ente responsabile se:

a. ha previamente consultato i gestori e le altre cerchie interessate; e

b. nella regione vi è un interesse preponderante a una produzione agricola senza organismi geneticamente modificati, segnatamente per proteggere e promuovere superfici ad elevato valore naturalistico.

3 Le regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati possono essere designate tali solo se:

a. nel Cantone interessato l'agricoltura con organismi geneticamente modificati resta possibile su una parte congrua della superficie agricola utile; e

b. vengono considerati gli interessi dei gestori che vogliono produrre prodotti agricoli con organismi geneticamente modificati in una data regione, segnatamente esaminando possibilità di coltivazione alternative al di fuori della regione interessata.

Art. 19f (nuovo) Marchio

1 Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce all'ente responsabile di una regione con agricoltura senza organismi geneticamente modificati un marchio identificativo se sono adempiute le esigenze previste dagli articoli 19a−19c e 19d o 19e e se nella regione interessata non sono stati utilizzati mezzi di produzione agricoli di cui all'articolo 19a per almeno un anno prima del conferimento del marchio.

2 Il marchio è conferito a tempo determinato.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul conferimento e l'impiego del marchio.

4 L'etichettatura di prodotti provenienti da regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati è retta dall'articolo 17.

Art. 24a (nuovo) Misure amministrative

In caso di violazione della presente legge, delle sue disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:

a. divieto di svolgere attività;

b. revoca di autorizzazioni;

c. esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione o dell’organizzazione incaricata;

d. sequestro;

e. confisca e distruzione;

f. addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo o del corrispettivo del ricavo lordo dei prodotti immessi illegalmente in commercio.