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Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 5 pagine
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2 Il Consiglio federale emana disposizioni per garantire la coesistenza tra organismi geneticamente modificati e organismi non geneticamente modificati nonché la libera scelta dei consumatori. In particolare, può imporre ai gestori di superfici coltivate con piante geneticamente modificate di:
a. rispettare distanze di isolamento e adottare misure per limitare la dispersione del polline e l'ulteriore diffusione di organismi geneticamente modificati;
b. informare le autorità, i gestori vicini e gli apicoltori e fornire loro la documentazione necessaria;
c. adottare misure contro la crescita di piante spontanee;
d. osservare le prescrizioni in materia di garanzia della qualità.
3 Se vi sono motivi per ritenere che le disposizioni di cui al capoverso 2 non sono state rispettate e se occorre verificare l'eventuale presenza indesiderata di materiale geneticamente modificato in colture convenzionali, l'autorità competente accerta i fatti su richiesta del gestore vicino. Se risulta che sono state violate disposizioni del capoverso 2, i costi del controllo sono a carico del gestore della superficie coltivata con organismi geneticamente modificati, anche se non si sono verificati danni ai sensi dell'articolo 30.
Art. 15a (nuovo) Formazione
Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve disporre delle conoscenze e delle competenze necessarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla portata, sul contenuto e sulla durata della formazione.
Art. 16 cpv. 2
2 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la separazione del flusso delle merci e i provvedimenti da adottare per evitare la presenza di mescolanze indesiderate. A tal fine, considera l'intera filiera di produzione e tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l’estero.
Titolo prima dell'art. 19a
Sezione 3: Regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati (nuovo)
Art. 19a (nuovo) Principio
1 Nelle regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati non è consentito utilizzare mezzi di produzione agricoli che sono o contengono organismi geneticamente modificati o che sono prodotti a partire da essi.
2 Sono fatte salve le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati.