Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/135: Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione · 10 pagine

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- Proposte di modifica al capoverso 1, primo periodo

L'UCS propone un'integrazione che permetta di tenere meglio conto del ruolo portante delle Città e dei Comuni nell'ambito della politica dell'infanzia e della gioventù. Secondo l'UCS le soluzioni costruttive possono avere successo soltanto se sono attuate secondo il modello tripartitico. Propone dunque di riformulare il periodo nel modo seguente: «La Confederazione e i Cantoni, in collaborazione con le Città e i Comuni, conducono una politica attiva dell'infanzia e della gioventù». L'ACS ribadisce il parere espresso nell'ambito dell'indagine conoscitiva, secondo cui nel capoverso 1 andrebbe incluso anche il livello comunale. La funzione importante dei Comuni dovrebbe essere menzionata nel modo seguente: «La Confederazione, i Cantoni e i Comuni conducono…».

- Proposte di modifica al capoverso 1, secondo periodo

DOJ e FSPG appoggiano le forme di partecipazione di fanciulli e giovani menzionate nel rapporto esplicativo, perché occorre che questi prendano parte ai processi decisionali e di pianificazione della società. Propongono pertanto di ampliare il secondo periodo nel modo seguente: «… tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento, protezione e partecipazione dei fanciulli e dei giovani».

- Altri suggerimenti riguardo al capoverso 1

La CFIG appoggia il nuovo capoverso della Costituzione, proponendo tuttavia che alla Confederazione venga attribuita in modo più vincolante una competenza di stabilire principi: «La Confederazione può promuovere la politica dell'infanzia e della gioventù ad integrazione delle misure dei Cantoni. Essa stabilisce i principi per un'adeguata copertura di base mediante prestazioni nel campo dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù, emana le basi legali per la protezione dell’infanzia e della gioventù e l'armonizzazione della partecipazione dei fanciulli e dei giovani».

In base a riflessioni analoghe la Rete svizzera diritti del bambino propone la seguente alternativa al capoverso 1: «La Confederazione stabilisce i principi per un'adeguata copertura di base mediante prestazioni nel campo dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù, emana le basi legali per la protezione dell’infanzia e della gioventù nonché i principi della partecipazione dei fanciulli e dei giovani».

C. Rifiuto del capoverso 1

ZH, BE, SZ, OW, NW, NW, ZG, AR, AI, SG, AG, TG, PLR, UDC, economiesuisse, USAM, USC e USI respingono il nuovo capoverso 1.

bis

3.2.3.2 Capoverso 1

La Confederazione può stabilire principi sull'incoraggiamento e la protezione dei fanciulli e dei giovani, nonché sulla loro partecipazione alla vita politica e sociale.

bis

A. Consenso con il capoverso 1 nella formulazione proposta

LU, FR, BS, SH, TI, VS, NE, GE, JU, PBD, PPD, PEV, UCS, COPMA e SIC Svizzera sono d'accordo con la formulazione proposta senza alcuna riserva.

bis

B. Consenso parziale con il capoverso 1 nella formulazione proposta bis - Proposte di modifica al capoverso 1

BL, VD, PS, USS, SIC Svizzera, FSAG, DOJ, Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, FSPG e Pro Juventute chiedono una formulazione più vincolante. La nuova disposizione costituzionale ha senso soltanto se rende possibili modifiche effettive: «La Confederazione stabilisce i principi…».