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Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 8 pagine

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Art. 35a Ripresa della procedura in seguito al ritiro della domanda

d’asilo

La procedura d’asilo va ripresa in seguito a uno stralcio, purché la persona che durante la procedura d’asilo ha ritirato la propria domanda d’asilo:

a. chieda per scritto che venga ultimato l’esame della sua domanda d’asilo; oppure

b. presenti una nuova domanda d’asilo.

Art. 107a Procedura in base alla normativa Dublino

1Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l’asilo che può partire per uno Stato cui compete l’esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo.

2Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo.

3Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta secondo il capoverso 2. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro cinque giorni, l’allontanamento può essere eseguito.

Art. 108 cpv. 4

4La verifica della legalità e dell’adeguatezza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all’articolo 22 capoversi 3 e 4, nonché della carcerazione ordinata dall’UFM secondo gli articoli 75a capoverso 1, 76 capoverso 1 lettera b numero 5 o 76a capoverso 1 LStr18 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

18 RS 142.20