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Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 8 pagine

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a. soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 75 capoverso 1 lettere a – c ed e – h; oppure

b. nega all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato.

2Se lo straniero presenta una domanda d’asilo, la carcerazione secondo il capoverso 1 può durare, conformemente all’articolo 28 paragrafo 3 del regolamento (UE)

n. 604/2013:

a. un mese al massimo dalla presentazione della domanda d’asilo fino alla presentazione al potenziale Stato Dublino competente della richiesta di presa o ripresa in carico (art. 21 e 23 regolamento [UE] n. 604/2013);

b. due settimane al massimo dalla ricezione da parte del potenziale Stato Dublino competente della richiesta di presa o ripresa in carico (art. 21 e 23 regolamento [UE] n. 604/2013) fino alla relativa risposta.

3Se lo straniero non presenta una domanda d’asilo, la carcerazione secondo il capoverso 1 può durare in seguito a una risposta pertinente Eurodac:

a. due mesi al massimo dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac fino alla presentazione della richiesta di ripresa in carico (art. 24 regolamento [UE] n. 604/2013) al potenziale Stato Dublino competente conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 604/2013;

b. due settimane al massimo dalla ricezione da parte del potenziale Stato Dublino competente della richiesta di ripresa in carico (art. 24 regolamento [UE]

n. 604/2013) fino alla relativa risposta conformemente all’articolo 25 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 604/2013.

4Se lo straniero non presenta una domanda d’asilo, la carcerazione secondo il capoverso 1 può durare in presenza di mezzi di prova diversi dai dati del sistema Eurodac:

a. tre mesi al massimo dalla costatazione che la responsabilità per lo straniero potrebbe incombere a un altro Stato Dublino fino alla presentazione della richiesta di ripresa in carico (art. 24 regolamento [UE] n. 604/2013) al potenziale Stato Dublino competente conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 604/2013;

b. un mese al massimo dalla ricezione da parte del potenziale Stato Dublino competente della richiesta di ripresa in carico (art. 24 regolamento [UE]

n. 604/2013) fino alla relativa risposta conformemente all’articolo 25 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 604/2013.

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 e 6 nonché cpv. 2-3

1Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:

b. incarcerare lo straniero se:

1. sono dati motivi giusta l’articolo 75 capoverso 1 lettere b, c, g o h,

6. abrogato