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Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 8 pagine
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Art. 80a (nuovo) Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell’ambito
della procedura Dublino
1La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. La competenza di ordinare la carcerazione preliminare nell’ambito della procedura Dublino (art. 75a) spetta:
a. all’UFM se la persona soggiorna in un centro di registrazione o in un centro speciale secondo l’articolo 26 capoverso 1bisLAsi14;
b. al Cantone d’attribuzione se la persona è già stata assegnata a un Cantone.
2Se la decisione di allontanamento o espulsione nell’ambito della procedura Dublino (art. 76a) è notificata:
a. in un centro di registrazione o in un centro speciale secondo l’articolo 26 capoverso 1bisLAsi, la carcerazione è ordinata dall’UFM;
b. nel Cantone d’attribuzione, la carcerazione è ordinata dal Cantone.
3La legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria entro 96 ore nell’ambito di un’udienza in procedura orale.
4Se la carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino (art. 75a e 76a) è stata ordinata dall’UFM conformemente ai capoversi 1 lettera a e 2 lettera a, la competenza e la procedura d’esame sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.
5Se l’ordine di carcerazione in vista di rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino (art. 76a) è stato notificato nel Cantone d’attribuzione conformemente al capoverso 2 lettera b, su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.
6L’autorità giudiziaria può rinunciare all’udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall’ordine di carcerazione e l’interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l’udienza dev’essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l’ordine di carcerazione.
7Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell’interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.
8Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall’esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo:
a. un mese nel caso di carcerazione preliminare secondo l’articolo 75a capoverso 2;
14 RS 142.31