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Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 8 pagine

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b. due mesi nel caso di carcerazione preliminare secondo l’articolo 75a capoverso 3;

c. un mese nel caso di carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l’articolo 76a.

9La carcerazione termina se:

a. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;

b. è stata accolta un’istanza di scarcerazione; oppure

c. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

Art. 109a cpv. 2 lett. b

2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

b. l’UFM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/201315, nonché nell’ambito dell’esame di una domanda d’asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;

2. Legge del 26 giugno 199816 sull’asilo (LAsi)

Art. 22 cpv. 1ter, frase introduttiva

1terL’Ufficio federale autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del Regolamento (UE) n. 604/201317:

15 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del

26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L

180 del 29.6.2013, pag. 31.

16 RS 142.31

17 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del

26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L

180 del 29.6.2013, pag. 31.