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Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 8 pagine

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Allegato

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri (LStr)

Art. 64a cpv. 1

1Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/20139 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino10 (cpv. 4) è competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontanamento (Stato Dublino), l’UFM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.

Art. 75 cpv. 1

Concerne solo la versione tedesca

Art. 75 cpv. 1bis

Abrogato

Art. 75a (nuovo) Carcerazione preliminare nell’ambito della procedura Dublino

1Conformemente all’articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 604/201311, l’autorità competente può incarcerare lo straniero per garantire il trasferimento nello Stato Dublino competente qualora indizi concreti facciano temere ch’egli intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento (forte rischio che lo straniero si renda irreperibile) giacché:

8 RS 142.20

9 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del

26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L

180 del 29.6.2013, pag. 31.

10 Gli accordi di associazione a Dublino figurano all’allegato 1.

11 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del

26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L

180 del 29.6.2013, pag. 31.