Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 10 pagine
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1. Riassunto dei risultati della consultazione
1.1 Situazione iniziale
Il regolamento (UE) n. 604/2013 abroga (con effetto al 1° gennaio 2014) il regolamento (CE)
n. 343/20031 (regolamento Dublino II), recepito dalla Svizzera al momento della firma dell’accordo d’associazione alla normativa Dublino e applicato dal 12 dicembre 2008. Questo regolamento è finalizzato alla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo, alla definizione dei termini per le singole fasi della procedura di determinazione dello Stato Dublino competente e alla prevenzione degli abusi del diritto in materia d’asilo tramite la presentazione di domande multiple. L’obiettivo è di evitare che i richiedenti l’asilo sfruttino le differenze tra i vari sistemi d’asilo degli Stati Dublino per accrescere le proprie opportunità di ottenere una decisione positiva sull’asilo e soggiornare il più a lungo possibile in maniera regolare nel territorio degli Stati Dublino.
Nella fattispecie, si tratta parimenti dell’adozione del regolamento (UE) n. 603/2013 del 26 giugno 2013 finalizzato a riformare il sistema Eurodac esistente e già operativo in Svizzera dall’applicazione dell’accordo d’associazione alla normativa Dublino. Il regolamento abroga (con effetto al 20 luglio 2015) il regolamento (CE) n. 2725/20002 (regolamento Eurodac). Lo scopo del sistema Eurodac è di consentire un’applicazione ottimale del sistema Dublino.
I due regolamenti sono stati notificati alla Svizzera il 3 luglio 2013. Il Consiglio federale ha deciso di accettarne il recepimento, fatto salvo l’espletamento delle pertinenti esigenze costituzionali.
Dal 1° gennaio 2014 la Svizzera applica provvisoriamente il regolamento Dublino III. Quest’applicazione provvisoria non concerne tuttavia le disposizioni che necessitano di una trasposizione nel diritto nazionale e che sono oggetto del presente rapporto.
1.2 Contenuto del nuovo regolamento Dublino
Con il nuovo regolamento Dublino III ci si propone di accrescere l’efficienza del sistema Dublino e di rafforzare le garanzie giuridiche per le persone soggette alla procedura Dublino. Le nuove disposizioni dell’UE mirano parimenti a consolidare l’unità della famiglia e i diritti dei minorenni non accompagnati e delle altre persone bisognose di protezione. Introduce un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi («meccanismo di allerta rapido») per rafforzare la solidarietà nei riguardi degli Stati Dublino soggetti a una speciale pressione migratoria.
Le modifiche di legge richieste dal recepimento del Regolamento Dublino III riguardano la legge federale sugli stranieri (LStr) e la legge sull’asilo (LAsi). Nella LStr occorrono modifiche segnatamente per quanto riguarda le misure coercitive. La principale riguarda la carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di rinvio coatto, il pertinente ordine di carcerazione e l’esame della carcerazione nell’ambito della procedura Dublino. I motivi di carcerazione nell’ambito della procedura Dublino sono tuttora retti dall’articolo 75 capoverso 1bisLStr (carcerazione preliminare) e dall’articolo 76 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 6 LStr (carcerazione in vista di rinvio coatto). La carcerazione preliminare e la carcerazione in vista del rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino sono oggetto di disposizioni distinte (art. 75a e 76a AP-LStr).
1 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003 pag. 1 (cfr. art. 1 AAD).
2 Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell’11 dic. 2000 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1