Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 10 pagine
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l’effetto sospensivo e di prevedere che il trasferimento Dublino sia sospeso fintantoché il TAF non abbia deciso formalmente in merito all’effetto sospensivo. Secondo questi partecipanti alla consultazione, la sospensione dovrebbe essere immediatamente interrotta qualora il TAF non statuisca entro cinque giorni lavorativi dal deposito del ricorso.
Dal canto suo, UDC ritiene inaccettabile che una disposizione della legge sull’asilo modificata il 14 dicembre 2012 (atto legislativo 1) sia nuovamente adeguata a causa di un trattato internazionale. Ciò è in contrasto con la democrazia svizzera.
Nozione di «protezione sussidiaria»
Secondo diversi partecipanti alla consultazione occorre chiarire in che misura le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera rientrino nella nozione di protezione sussidiaria e pertanto in che misura l’ammissione provvisoria possa essere assimilata a una protezione sussidiaria. Per maggior chiarezza e praticabilità, SP, ACES e OSAR propongono pertanto che tutte le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera siano considerate come beneficiarie della protezione sussidiaria, ovvero internazionale.
Colloquio personale
PS, ACES e OSAR propongono che in virtù dell’articolo 5 del regolamento Dublino III siano svolte audizioni orali dinanzi all’UFM (colloqui personali).
Applicazione temporanea del regolamento Dublino III
VS, PLR, CP, OSAR e UNHCR sono favorevoli a un’applicazione temporanea. Contraria invece l’UDC, che respinge del resto in maniera generale il recepimento del regolamento Dublino III.
Diritti dei minori
Il regolamento Dublino III prevede un rafforzamento dei diritti dei minori. TAF ritiene che l’articolo 6 paragrafo 2 in combinazione con l’articolo 2 lettera k del regolamento Dublino III esiga una rappresentanza giuridica d’ufficio per i minorenni non accompagnati in tutte le procedure previste dal regolamento Dublino, segnatamente per quanto riguarda la carcerazione amministrativa di cui all’articolo 28 del regolamento Dublino III. Tale rappresentanza giuridica d’ufficio andrebbe integrata segnatamente nella LStr nell’ambito delle misure di carcerazione Dublino. La persona di fiducia di cui all’articolo 17 capoverso 3 LAsi non soddisferebbe interamente le condizioni richieste dall’articolo 6 paragrafo 2 del regolamento Dublino III.
USS ritiene che l’accompagnamento e la rappresentanza dei minorenni non accompagnati vadano ripensati così da tenere pienamente conto degli interessi dei minori. Le linee direttrici a livello federale non sarebbero sufficientemente incisive e le prassi cantonali divergerebbero tra loro. PS e OSAR chiedono regole più chiare a livello federale.
PS, OSAR e TAF chiedono che siano rispettate le garanzie legate alla carcerazione dei minorenni e dei minorenni non accompagnati previste dall’articolo 28 paragrafo 4 del regolamento Dublino III (riferimento alla direttiva 2013/33/UE).
TAF propone che gli intervalli previsti per l’esame di una misura di carcerazione amministrativa Dublino nei riguardi dei minorenni siano più brevi o vengano addirittura soppressi. Chiede altresì l’introduzione di un riesame su richiesta. I termini inizialmente previsti non soddisferebbero i criteri di cui all’articolo 9 paragrafo 5 della direttiva 2013/33/UE, cui si riferisce l’articolo 28 paragrafo 4 del regolamento Dublino. GR, LU nonché UDC e ASM ritengono che