Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 10 pagine
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gli intervalli previsti per l’esame della carcerazione non siano logici giacché la durata di carcerazione è troppo breve.
2.3 Regolamento Eurodac
2.3.1 Osservazioni generali
Tutti i Cantoni, PLR e PS nonché tutte le organizzazioni interessate plaudono alla rifusione del regolamento Eurodac e ne approvano il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero. Soltanto UDC è contraria al recepimento e alla trasposizione del regolamento.
Diversi partecipanti alla consultazione rilevano che una banca dati Eurodac completa è imprescindibile per una procedura Dublino efficiente (p. es. SO e SZ).
2.3.2 Principali osservazioni
Diversi partecipanti alla consultazione deplorano che le autorità svizzere di polizia e giudiziarie continuino fino a nuovo avviso a non avere accesso ai pertinenti dati. Nell’ottica della polizia, considerano pertanto che l’adesione della Svizzera alle decisioni di Prüm sia uno strumento adeguato e necessario per garantire l’efficacia del procedimento penale (p. es. BS, SO, SZ, UR).
privatim ritiene invece che un allargamento dell’utilizzo di questi dati da parte delle autorità di perseguimento penale costituirebbe un cambiamento di destinazione dei dati. Secondo i principi della protezione dei dati, un siffatto cambiamento di destinazione presupporrebbe una congrua base legale e presupporrebbe altresì che fosse stabilita la proporzionalità di una tale restrizione dei diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza. In altre parole, neppure una base legale sufficiente basterebbe a legittimare una tale restrizione qualora lo scopo e l’effetto della restrizione stessa non stessero tra loro in un rapporto di proporzionalità. Il semplice fatto che i dati sarebbero utili in vista del procedimento penale non giustificherebbe pertanto un cambiamento di destinazione dalle implicazioni tanto profonde. Anche NE ritiene che occorra mantenere l’obiettivo originario perseguito dal regolamento Eurodac.
Tutti i partecipanti alla consultazione approvano il contrassegno complementare delle persone che beneficiano di una protezione internazionale (rifugiati riconosciuti e persone cui è concessa una protezione sussidiaria). PS rileva tuttavia che le condizioni d’ammissione nei diversi Stati Dublino variano parecchio. Stante la situazione economica critica e la frequente assenza di supporto statale in determinati Stati, le persone interessate hanno scarse prospettive di costituirsi in maniera durevole una nuova base vitale nello Stato d’accoglienza. Al tempo stesso è negata loro la possibilità di stabilirsi in un altro Stato europeo in cui beneficerebbero di migliori opportunità in termini d’integrazione. Il contrassegno in Eurodac deteriorerebbe ulteriormente la situazione di queste persone. Occorre pertanto garantire alle persone aventi diritto a una protezione internazionale maggiore mobilità all’interno dello spazio Dublino. È quanto richiesto anche da UNHCR.