Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 10 pagine

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Diversi partecipanti alla consultazione si riferiscono al fatto che nell’ambito dell’associazione a Dublino la Svizzera si è impegnata a recepire tutti gli sviluppi della normativa Dublino e che pertanto respingere il recepimento di Dublino III significherebbe di fatto denunciare l’intero acquis di Dublino (p. es. PS e CDCGP). Le esperienze degli ultimi anni avrebbero peraltro dimostrato che il sistema Dublino funziona bene e che la Svizzera trae un chiaro beneficio dall’associazione (p. es. VS e PLR).

2.2.2 Principali osservazioni

Disposizioni riguardanti la carcerazione

Le nuove disposizioni riguardanti la carcerazione nell’ambito della procedura Dublino hanno suscitato il plauso di numerosi Cantoni (AI, AR, BE, BS, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SH, SO, UR, VD, VS, e ZG nonché in linea di massima AG, SG e TG), partiti (PLR e in linea di massima PS) e associazioni (ACS, CP, FER, UCS, USAM e USS nonché in linea di massima ACES, OSAR e UNHCR).

BL, FR, GR, JU, SZ, TI, ZH e UDC sono contrari alle nuove disposizioni sulla carcerazione.

FR, JU, SG e TG rilevano che il nuovo presupposto di un «rischio notevole che l’interessato si renda irreperibile» per la disposizione della carcerazione preliminare è difficile da definire nella prassi. AG, JU, TI e ZH temono che questo nuovo presupposto consenta di ordinare un numero notevolmente inferiore di carcerazioni preliminari.

Diversi partecipanti alla consultazione ritengono inoltre che, abbassando la durata massima della carcerazione preliminare da sei mesi a sei settimane, si riduca eccessivamente il periodo a disposizione per l’esecuzione dell’allontanamento, soprattutto laddove occorrano accertamenti medici per stabilire l’idoneità al trasporto o subentrino ritardi di altro tipo (p. es. ZH).

PS, ACES, OSAR e USS sollevano la domanda di fondo se sia lecito ordinare la carcerazione prima che sia stabilita la competenza di un altro Stato Dublino. Sostengono che la nuova carcerazione preliminare vada ordinata con il massimo ritegno, ossia soltanto laddove vi sia un notevole rischio di fuga e non vi siano altri mezzi efficaci ma meno severi per ovviare a tale pericolo, ossia laddove la carcerazione preliminare risulti proporzionale nel caso specifico. Anche secondo UNHCR la carcerazione va sempre considerata quale ultima ratio.

BL, JU, SG, ZH nonché UDC e CDCGP deplorano la soppressione della carcerazione Dublino della durata di 30 giorni in vista di rinvio coatto, giacché tale tipologia di trattenimento rappresenta tuttora il principale strumento in grado di garantire l’esecuzione del trasferimento Dublino entro i termini previsti.

Diversi partecipanti alla consultazione rilevano inoltre la formulazione troppo restrittiva dei criteri per la disposizione della carcerazione in vista di rinvio coatto e chiedono pertinenti complementi (p. es. BL, GR, LU, UDC e ASM). SO sostiene per esempio che la nuova disciplina ostacola sensibilmente l’esecuzione.

Secondo diversi partecipanti alla consultazione, la durata massima di sei mesi prevista per la carcerazione in vista di rinvio coatto non tiene minimamente conto delle circostanze concrete della cooperazione con gli Stati Dublino ed è troppo breve (p. es. GR, SZ, TI, ZH e CDCGP). È segnatamente espresso il timore che con la nuova disciplina sia fin troppo facile, per una persona che si oppone al proprio allontanamento, ottenere il rilascio dalla carcerazione giacché di fatto la durata di sei settimane non consente di realizzare più tentativi di allontanamento (p. es. SO, UDC e ASM). BL, SO e UDC chiedono pertanto la proroga a sei mesi della durata massima della carcerazione per le persone che oppongono resistenza al proprio allontanamento.

BL, LU e CDCGP ritengono inoltre che la transizione dalla carcerazione preliminare a quella in vista di rinvio coatto sia mal concepita, giacché la carcerazione preliminare termina auto-