Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 10 pagine
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Nella LAsi occorre integrare la ripresa della procedura dopo lo stralcio (art. 35a LAsi). Occorre altresì adeguare l’articolo 107a LAsi che disciplina l’effetto sospensivo nell’ambito della procedura Dublino.
1.3 Contenuto del regolamento Eurodac
Le principali modifiche contenute nella rifusione del regolamento Eurodac vertono in particolare sulla trasmissione di dati supplementari al sistema centrale. Inoltre, un contrassegno dei dati in caso di concessione della protezione o di rilascio di un permesso di soggiorno sostituirà il sistema odierno di bloccaggio dei dati. Infine, è prevista una nuova funzione, quella di esperto in dattiloscopia chiamato a verificare immediatamente i risultati positivi forniti da Eurodac.
Le innovazioni del Regolamento Eurodac illustrate al punto 3.2 richiedono talvolta un adeguamento della legge formale. La trasmissione di dati supplementari al sistema centrale e l’osservanza del pertinente termine di 72 ore implicano l’adeguamento degli articoli 102abis LAsi e 111i LStr. La nuova funzione di esperto in dattiloscopia richiede una nuova base legale per determinare chi svolgerà tali mansioni e a quali condizioni esse potranno eventualmente essere delegate (art. 102aterLAsi). La regola restrittiva concernente la comunicazione dei dati del sistema Eurodac costituisce una norma speciale concretizzata negli articoli 105, 111d LStr e 102c LAsi.
2. Riassunto dei risultati della consultazione
In totale sono pervenuti 42 pareri. Tutti i Cantoni, PLR, PS e UDC si sono pronunciati sull’avamprogetto, così come 13 associazioni tra cui ACS, CDCGP, OSAR, UCS, UNHCR e USS.
2.1 Note introduttive
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si esprime in linea di massima a favore degli sviluppi dell’aquis «Dublino/Eurodac» ed è quindi favorevole all’approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino Ill) e (UE) n. 603/2013 (regolamento Eurodac). UDC è invece contraria all’approvazione e trasposizione dei due regolamenti, mentre BL respinge soltanto l’approvazione e trasposizione del regolamento Dublino III.
2.2 Regolamento Dublino III
2.2.1 Osservazioni generali
Diversi partecipanti alla consultazione plaudono alla rifusione del regolamento Dublino con cui è perseguita una maggiore efficienza e un’armonizzazione del sistema Dublino grazie a semplificazioni procedurali e a una ridefinizione delle competenze per l’ammissione, la riammissione, l’entrata in materia diretta e il trasferimento (p. es. SO, SZ e UCS). AI, FR e CDCGP ritengono che gli obiettivi del regolamento Dublino III coincidano in linea di massima con quelli del riassetto del settore dell’asilo. CDCGP dà tuttavia per acquisito che le conseguenze del recepimento di Dublino III sul diritto inerente alle misure coercitive conduca a una diminuzione dei trasferimenti Dublino e a un aumento delle entrate in materia dirette, mettendo così in questione le cifre ipotizzate nell’ambito della ristrutturazione per quanto riguarda le procedure celeri (40% di procedure Dublino). Occorrerebbe pertanto ripensare la pianificazione dei necessari posti amministrativi e delle necessarie capacità ricettive della Confederazione e dei Cantoni per le persone la cui procedura è in corso.