Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 10 pagine
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maticamente con lo scadere del termine di risposta e fino alla notifica della decisione di allontanamento non è dato alcun motivo di carcerazione per cui la persona va scarcerata.
Infine, alcuni partecipanti alla consultazione tra cui FR e SZ ritengono che in pratica sia difficile gestire i termini di carcerazione calcolati e abbreviati in funzione della fase e dello status procedurale. Questi rischiano peraltro di rivelarsi controproducenti per quanto riguarda la maggior efficienza perseguita. Anche GR e ASM deplorano che una volta ancora ci si privi di strumenti ben rodati, nell’ambito delle misure coercitive secondo il diritto in materia di stranieri, oppure si introducano complicazioni che sarebbe errato sottovalutare.
Per quanto riguarda l’esame della carcerazione nell’ambito della procedura Dublino, GR, LU nonché UDC e ASM considerano superfluo introdurre una nuova domanda di scarcerazione dopo un mese se la durata massima della carcerazione è di sei mesi, giacché nella maggior parte dei casi, al momento dell’esame della carcerazione la persona interessata è già potuta essere scarcerata.
USS chiede che l’esame della legalità e dell’adeguatezza della misura detentiva sia svolto oralmente. PS, OSAR e UNHCR auspicano che la carcerazione sia esaminata d’ufficio e in procedura orale.
Infine, SG si chiede, sotto il profilo tecnico-giuridico, se considerato che la carcerazione prende fine qualora non sia possibile eseguire l’allontanamento o l’espulsione, sia davvero necessario prevedere l’attuazione in maniera tanto dettagliata (cfr. art. 75a cpv. 1-4 LStr).
Ripresa della procedura di asilo e di allontanamento (art. 35a LAsi)
PLR e UDC rilevano che la nuova disciplina della ripresa della procedura di asilo nonché dell’effetto sospensivo di un ricorso per quanto riguarda le decisioni Dublino collide con le decisioni erogate dal Parlamento nell’ambito dell’ultima revisione della legge sull’asilo. PS dal canto suo plaude all’effetto correttivo del regolamento Dublino III su tali decisioni parlamentari.
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione plaude alla reintroduzione della ripresa della procedura d’asilo dopo il ritiro della domanda d’asilo. La nuova disciplina è respinta soltanto da BL, GR, SH, SZ, nonché da UDC e ASM. Alcuni partecipanti, tra cui GR, UDC e ASM, temono che questa disciplina apra le porte ai comportamenti abusivi in corso di procedura d’asilo e lasci la via libera ai richiedenti che scelgono di rendersi irreperibili.
GR, UDC e ASM ritengono che l’avamprogetto contraddica la disciplina approvata in occasione dell’ultima revisione della legge sull’asilo adottata di recente e che non consenta più di sanzionare i comportamenti abusivi dei richiedenti. Non sarebbe infatti più possibile vietare una nuova domanda d’asilo nei tre anni successivi alla scomparsa del richiedente o alla violazione del proprio obbligo di collaborare e quindi di tenersi a disposizione delle autorità (art. 8 cpv. 3bisLAsi, atto legislativo 1). SH propone di limitare la ripresa della procedura ai soli casi Dublino.
Trasferimenti via terra
BL, SO e UDC propongono di mettere in campo dei presupposti per i trasferimenti via terra (segnatamente per le persone che partono volontariamente e autonomamente).
Effetto sospensivo (art. 107a LAsi)
PS, ACES, OSAR, TAF e USS chiedono che l’articolo 27 paragrafo 3 lettera b del regolamento Dublino III riguardante il ritiro dell’effetto sospensivo sia applicato alle decisioni di non entrata nel merito Dublino. Ciò consentirebbe di attribuire automaticamente a un ricorso