Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/Numero d’incarto: L043-1928

2. Scopo e contenuto dell’ordinanza

2.1. Scopo dell’ordinanza

Per l’attuazione di un sistema di scambio delle quote di emissioni nell’ambito dei trasporti aerei è indispensabile disporre preventivamente di dati specifici. Sulla base di una acquisizione preliminare dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, nel caso di un’inclusione nel sistema ETS viene calcolato il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito. È anche ipotizzabile impiegare i dati acquisiti relativi alle tonnellate-chilometro come base nell’ambito di un’ulteriore misura.

Affinché l’integrazione nel sistema europeo e la regolamentazione delle emissioni del trasporto aereo possano aver luogo entro il 2014, i dati relativi alle tonnellate-chilometro devono essere acquisiti nel 2013. Inoltre, prima della fine del 2012 gli operatori aerei dovranno sottoporre per approvazione i piani di monitoraggio necessari per l’acquisizione dei dati.

La presente ordinanza sull’acquisizione dei dati si basa sull’articolo 2 capoverso 3 della vigente legge

23

sul CO2 e sull’articolo 58 capoverso 2 della legge sulla navigazione aerea in combinato disposto con

4 l’articolo 47 capoverso 4 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) .

L’articolo 2 capoverso 2 della vigente legge sul CO2 esclude le emissioni di CO2 prodotte dai voli internazionali dall’obiettivo di riduzione. Questa esclusione si spiega col fatto che a causa del carattere internazionale proprio del traffico aereo non è opportuno che la Svizzera adotti misure unilaterali. Pertanto, l’articolo 2 capoverso 3 della legge sul CO2 incarica il Consiglio federale di disciplinare, attraverso accordi internazionali, la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dai voli internazionali. Un accordo sullo scambio delle quote di emissioni tra la Svizzera e la UE, in cui sia contemplata anche la regolamentazione delle emissioni di CO2 prodotte dal traffico aereo, rientra in questa disposizione. In questo contesto, l’acquisizione preliminare dei dati relativi alle tonnellate-chilometro degli operatori aerei è un presupposto basilare per la stipula di un simile accordo sulle quote di emissioni. Secondo la revisione della legge sul CO2, che entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2013, il Consiglio federale può obbligare gli operatori aerei a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (art. 16) ed esigere pertanto un’acquisizione preliminare dei dati (cfr. cap. 3).

Oltre alla legge sul CO2 anche la legge sulla navigazione aerea costituisce una base giuridica della presente ordinanza. Secondo l’articolo 58 capoverso 2, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore. In virtù dell’articolo 47 capoverso 4 della LOGA, quest’ordinanza può essere emanata dal Consiglio federale.

A condizione che i negoziati tra la Svizzera e la UE per l’integrazione dei rispettivi sistemi di scambio delle quote di emissioni si concludano prossimamente, l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellatechilometro potrà iniziare a partire dal 1° gennaio 2013. Se dovessero verificarsi ritardi nella stipula dell’accordo, il Consiglio federale posticiperà questa data.

2.2. Rapporto con il sistema ETS europeo

Il sistema ETS della UE riguarda in linea di massima le emissioni di CO2 di tutti i voli in arrivo e in partenza da aerodromi dell’Unione europea o di Stati membri del SEE e dell’AELS. Sono pertanto inclusi anche i voli tra UE/SEE e la Svizzera (in entrambe le direzioni). Tuttavia, in quanto Stato terzo interessato, la Svizzera non svolge alcun ruolo attivo e non assume neppure compiti esecutivi nell’ambito del sistema ETS europeo.

Con la prevista regolamentazione delle emissioni di CO2 del traffico aereo svizzero nel quadro

dell’accordo con la UE si tratta di includere, oltre ai voli verso l’UE e il SEE, anche quelli da e per ae-

2 Legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2, legge sul CO2, RS 641.71 3 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, LNA, RS 748.0 4 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA, RS 172.010 2/6 274/2006-02225/04/15/11/02/02/L043-1928