Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/Numero d’incarto: L043-1928
le quote da attribuire a titolo gratuito sarebbe necessario basarsi su una stima conservativa effettuata dall’UFAC.
5. Ripercussioni
5.1 Per la Confederazione
L’attuazione dell’ordinanza sull’acquisizione dei dati implica l’assunzione di nuovi compiti da parte dell’UFAC. In una prima fase questi nuovi compiti comprendono, tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013, l’esame e l’approvazione dei piani di monitoraggio. Nel secondo trimestre del 2014, nel corso della seconda fase, dovranno essere approvati i rapporti di monitoraggio verificati. Si stima che i piani e i relativi rapporti di monitoraggio presentati saranno circa 350. Sempre nell’ambito di questo lavoro deve poter essere assicurata la compatibilità con il sistema europeo.
5.2 Per i Cantoni
L’acquisizione dei dati non ha alcuna ripercussione sui Cantoni.
5.3 Per l’economia
L’ordinanza sull’acquisizione dei dati implica, dal punto di vista economico, un impegno trascurabile a livello amministrativo. Per alcuni operatori aerei che nell’ambito del sistema ETS europeo non hanno ancora acquisito i dati relativi alle tonnellate-chilometro, l’onere amministrativo può però essere considerevole.
5.4 Per l’ambiente
L’attuazione dell’ordinanza sull’acquisizione dei dati non porta a un’immediata riduzione delle emissioni, costituisce tuttavia un importante passo verso l’applicazione di una misura basata sul principio di causalità per la limitazione delle emissioni di CO2 nell’ambito del trasporto aereo.
6. Rapporto con il diritto internazionale
La presente ordinanza interessa ugualmente operatori aerei svizzeri ed esteri. Essa riguarda esclusivamente l’acquisizione dei dati e non implica alcuna decisione definitiva del Consiglio federale in merito all’inclusione delle attività di trasporto aereo nel sistema di scambio di quote di emissioni svizzero o all’introduzione di ulteriori misure.
Le disposizioni della presente ordinanza sono in armonia con i regolamenti del sistema ETS della UE. A livello internazionale vi sono tuttavia delle differenze per quanto concerne la legittimità
dell’inclusione dei voli e degli operatori aerei di Stati terzi nel sistema ETS europeo. Secondo un numero considerevole di Stati terzi, tra cui anche nazioni con importante tradizione aeronautica come gli USA, la Russia e la Cina, una simile inclusione è contraria alle disposizioni della convenzione di Chicago rilevante per l’aviazione civile internazionale. Una sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 21
13
dicembre 2011 ha invece sancito la legittimità della procedura della UE . Attualmente non è noto entro quando e come potranno essere appianate le divergenze internazionali.
13 Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), sentenza del 21.12.2011, C-366/10, Air Transport Association of America e altri / Secretary of State for Energy and Climate Change, non ancora pubblicata. 6/6 274/2006-02225/04/15/11/02/02/L043-1928