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Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 8 pagine

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Ordinanza concernente l’acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

del … Avamprogetto del 11.05.2012

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3 della legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO21 e 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea2 in combinato disposto con l’articolo 47 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione3,

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Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina l’acquisizione di dati relativi alle distanze percorse dagli aeromobili nel 2013 e ai carichi paganti trasportati.

2 I dati acquisiti sono espressi in tonnellate-chilometro e sono calcolati secondo la formula dell’allegato 1.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica all’acquisizione dei dati relativi alle tonnellatechilometro di tutti i voli da e verso aerodromi svizzeri.

2 Essa vale anche per i voli da e verso l’aerodromo di Basilea-Mulhouse che, conformemente alla convenzione franco-svizzera del 4 luglio 19494 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, sono assegnati alla Svizzera per quanto concerne i diritti di traffico.

3 Non si applica ai seguenti voli:

a. i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo e i ministri del governo, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo;

b. i voli militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;

1 RS 641.71, dal 1° gennaio 2013 la presente ordinanza si fonda sull’articolo 16 capoverso

1 della legge sul CO2 del 23 dicembre 2011, FF 2012 109.

2 RS 748.0

3 RS 172.010

4 RS 0.748.131.934.92