Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 6 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: L043-1928

tonnellate-chilometro. Come base può essere utilizzato il modello di piano di monitoraggio messo a disposizione dalla Commissione europea (Excel-template).

Gli operatori aerei che dispongono già di un piano di monitoraggio approvato nel quadro del sistema europeo, possono farvi riferimento. Occorre che il piano di monitoraggio redatto per il sistema europeo e la relativa approvazione siano presentati all’UFAC. Gli operatori aerei devono inoltre illustrare in che modo il piano di monitoraggio verrà applicato ai voli svizzeri.

Il breve termine tra l’entrata in vigore dell’ordinanza e la data di riferimento per la presentazione dei piani di monitoraggio è ritenuto sufficiente dato che gli operatori aerei riceveranno le relative informazioni prima dell’entrata in vigore. Inoltre, molti operatori aerei possono basarsi sui piani di monitoraggio redatti per il sistema ETS della UE.

L’UFAC esamina e approva i piani di monitoraggio. Nel caso in cui un piano di monitoraggio non ottenesse l’approvazione, l’operatore aereo dovrà presentare, entro un termine prestabilito, una versione modificata.

Articoli 6-8:

I dati relativi alle tonnellate-chilometro devono essere acquisiti nell’anno civile 2013 sulla base del piano di monitoraggio approvato e riportati in un rapporto di monitoraggio.

In seguito, il rapporto di monitoraggio sarà esaminato da un organismo verificatore che disporrà di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro nell’ambito

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del trasporto aereo. Si tratta di verificatori accreditati conformemente ai requisiti del sistema ETS europeo nell’ambito del traffico aereo. A un simile accreditamento possono ricorrere anche verificatori nazionali.

Il rapporto di monitoraggio verificato deve essere approvato dall’UFAC.

Articolo 9:

I rapporti di monitoraggio e i dati che vi figurano vengono archiviati dall’UFAC fino a quando non verranno impiegati nell’ambito di una misura di limitazione delle emissioni di CO2 prodotte dal traffico aereo. L’UFAC tratta i dati in modo confidenziale e ne garantisce una conservazione sicura. Se è necessario impiegare i dati per attuare le misure di limitazioni delle emissioni di gas serra del traffico aereo, l’UFAC trasmette i dati su richiesta all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Le basi giuridiche necessarie all’ulteriore trattamento dei dati verranno create in concomitanza con la ratifica del futuro accordo sullo scambio delle quote di emissioni.

Articolo 10:

Se un operatore aereo non ottempera i suoi obblighi di presentare un piano di monitoraggio o il relativo rapporto o non acquisisce i dati o lo fa in maniera intenzionalmente scorretta, è punito con una multa dell’importo massimo di 20 000 franchi. In caso di infrazioni gravi la pena è una multa fino a

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40 000 . In un simile caso non sarà possibile, nel quadro di un provvedimento futuro, calcolare un obiettivo individuale di limitazione o nel caso di un’integrazione nel sistema di scambio delle quote di emissioni, procedere all’attribuzione di quote a titolo gratuito sulla base dei dati relativi alle tonnellatechilometro comunicati dall’impresa. Di conseguenza, per fissare l’obiettivo di limitazione o determinare

11 Basi giuridiche per l’accreditamento: Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione, ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD, RS 946.512 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 , GU. L 218 del 13/8/2008. 12 Art. 91 cpv. 1 lett. i in combinato disposto con il cpv 3 della legge federale sulla navigazione aereo, RS 748.0 5/6 274/2006-02225/04/15/11/02/02/L043-1928