Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 6 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: L043-1928
In caso di acquisizione posticipata, visto lo spostamento del termine, le disposizioni della presente ordinanza potrebbero essere adeguate oppure trasferite, per analogia, nell’ordinanza sulla legge riveduta sul CO2.
4. Spiegazione dei singoli articoli
Articolo 1:
Come esposto al numero 2.1, l’ordinanza prevede l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-
chilometro presso gli operatori aerei allo scopo di raccogliere i dati necessari per determinare gli obiettivi di limitazione delle emissioni di CO2 per i singoli operatori aerei. L’acquisizione dei dati nel 2013 servirà a preparare l’applicazione di un futuro accordo bilaterale con la UE per l’integrazione dei due sistemi di scambio delle quote di emissioni e la contemporanea regolamentazione delle emissioni dovute alle attività di trasporto aereo a partire dal 2014.
Articolo 2:
I dati relativi alle tonnellate-chilometro devono essere acquisiti per tutti i voli in arrivo o in partenza da un aerodromo svizzero.
I voli in arrivo o in partenza dall’aerodromo di Basilea-Mulhouse rientrano nel campo di applicazione
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dell’ordinanza se conformemente alla convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, sono assegnati alla Svizzera per quanto concerne i diritti di traffico.
Per ragioni di tipo amministrativo e poiché contribuiscono in misura minima alle emissioni di CO2 prodotte dalle attività di trasporto aereo, alcune categorie di voli sono esentate dall’obbligo di acquisizione
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dei dati. Per le stesse categorie è prevista l’esenzione anche nel sistema europeo . Non è possibile stabilire un valore soglia de-minimis per l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro come quella fissata a livello europeo per gli operatori aerei commerciali in quanto, per via della prevista integrazione, il valore soglia dovrebbe riferirsi a tutti i voli da e per aerodromi dello spazio UE/SEE/CH e non potrebbe quindi essere monitorato autonomamente dalle autorità svizzere prima dell’entrata in vigore dell’accordo bilaterale. Il monitoraggio richiederebbe, infatti, anche una collaborazione con le autorità europee. La rinuncia a un valore soglia de-minimis per l’acquisizione dei dati, dettata da motivi pratici, non ha un effetto pregiudizievole su una successiva introduzione di questa soglia in caso di inclusione del trasporto aereo nello scambio di quote di emissioni.
Articolo 3:
Al fine di garantire la massima coerenza possibile dei due sistemi di scambio delle quote, la definizione di «operatore aereo» contenuta nella presente ordinanza corrisponde a quella contenuta nella di-
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rettiva UE sullo scambio delle quote di emissioni . Il termine «aeromobile» è definito nell’allegato
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dell’ordinanza sulla navigazione aerea e comprende, in particolare aeroplani ed elicotteri.
Articoli 4 e 5:
Conformemente a quanto previsto nel sistema ETS della UE, prima di procedere all’acquisizione dei dati ogni operatore aereo deve predisporre un piano di monitoraggio da sottoporre per approvazione all’UFAC nel quale devono essere specificate le modalità di acquisizione dei dati e di calcolo delle
7 RS 0.748.131.934.92 8 Allegato 1 direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, GU L 8 del 13/1/2009. 9 Articolo 3 lettera o della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, GU L 8 del 13/1/2009. 10 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea, ONA, RS 748.01. 4/6 274/2006-02225/04/15/11/02/02/L043-1928