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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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2 Il rapporto deve contenere indicazioni sui provvedimenti di riduzione del CO2 già adottati e pianificati nonché sull’andamento delle emissioni di CO2 del parco immobili cantonale.
3 Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.
Capitolo 3: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 delle automobili
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 17 Automobili
1 Le automobili ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2 corrispondono a quelle dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
2 Sono eccettuati:
a. i veicoli blindati secondo l’allegato XI appendice 2 della direttiva 2007/46/CE5; e
b. i veicoli con posti autorizzati per il trasporto di persone disabili in carrozzella.
3 È determinante lo stato al momento dell’ammissione definitiva alla circolazione.
Art. 18 Prima immatricolazione
1 Sono immatricolate per la prima volta le automobili ammesse per la prima volta alla circolazione in Svizzera; sono escluse le automobili la cui immatricolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera.
2 L’immatricolazione in un’enclave doganale svizzera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20056 sulle dogane è considerata come immatricolazione in Svizzera. L’immatricolazione in un’enclave doganale estera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della legge sulle dogane è considerata come immatricolazione all’estero.
3 Le automobili possono essere immatricolate soltanto se l’importatore o il costruttore ha adempiuto gli obblighi di cui agli articoli 31 o 32.
4 Se il termine secondo il capoverso 1 crea disparità di trattamento tra gli importatori di automobili che sono già state omologate all’estero prima della dichiarazione
4 RS 741.41
5Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, che istitui-
sce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1, modificata l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 678/2011, GU L 185 del 15.7.2011, pag. 30.