Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Articolo 143 Disposizione transitoria relativa all’esenzione dalla tassa e alla restituzione

Il capoverso 1 sancisce che la domanda di cui all’articolo 73 nell’ottica di un’esenzione dalla tassa dal 2013 va presentata all’UFAM entro il 1° giugno 2013. Il punto di partenza per l’obiettivo di emissione si calcola sulla media delle emissioni di gas serra storiche effettive,degli anni 2010 e 2011 (cpv. 1).

Per consentire alle imprese esentate già nel primo periodo d’impegno una restituzione senza lacune, esse possono richiedere la restituzione provvisoria della tassa sul CO2, sempre che abbiano inoltrato una domanda di esenzione dalla tassa dal 2013. Se l’impresa non è esentata dal 2013, deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi (cpv. 2).

Conformemente al capoverso 3, per giudicare l’adempimento o l’inadempimento degli impegni del primo periodo d’impegno e per sanzionare eventuali inadempienze si applica il diritto vigente.

12.2 Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione Commenti agli articoli 144 e 145

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013 (art. 145). Sostituisce le attuali ordinanze concernenti la legge sul CO2. Per valutare l’adempimento o l’inadempimento degli impegni nel periodo 2008–2012 e per sanzionare eventuali inadempienze rimangono tuttavia valide le attuali disposizioni (art. 143 cpv. 3).

54/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060