Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

12 Capitolo 12: Disposizioni finali

12.1 Sezione 1: Disposizioni transitorie Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 138–143)

I diritti di emissione che non sono stati utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere trasferiti senza limitazione quantitativa. La forma del trasferimento dipende dal sistema nel quale è integrata l’impresa che possiede i diritti di emissione nel momento in cui vengono trasferiti. I diritti di emissione vengono convertiti in diritti di emissione validi dal 2013, in crediti utilizzabili dal 2013 per le imprese con impegno di riduzione o in attestati ai sensi dell’articolo 7 della legge sul CO2.

Poiché la validità dei certificati di riduzione delle emissioni generati con i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto è limitata nel tempo, l’articolo 139 ne disciplina il riporto dal primo periodo d’impegno (2008–2012) al secondo periodo (2013–2020). Il trasferimento di certificati di riduzione delle emissioni che non sono stati utilizzati durante il primo periodo d’impegno è possibile solamente per operatori soggetti a un impegno nel quadro della legge sul CO2. Si applicano i limiti qualitativi e quantitativi sanciti nell’ordinanza.

Inoltre, nel capitolo 12 vengono stabilite anche le disposizioni transitorie per singole disposizioni della presente ordinanza. In virtù dell’articolo 140, per i progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera già approvati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto. Su richiesta, i vecchi attestati possono essere convertiti in attestati secondo la presente ordinanza.

L’articolo 141 disciplina le disposizioni transitorie per computare le automobili che producono emissioni inferiori a 50 grammi di CO2 al chilometro nel calcolo delle emissioni di CO2 determinanti per i grandi importatori.

Negli articoli 142 e 143 si disciplina fino a quando devono essere presentate le domande e le notifiche inerenti all’inclusione nel sistema di scambio di quote di emissioni, all’esenzione dalla tassa e alla restituzione della tassa sul CO2 dal 2013.

Commenti agli articoli 138–143 Articolo 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

L’articolo 138 prevede che i diritti di emissione che non sono stati utilizzati nel periodo 2008–2012 possono essere trasferiti senza limitazione quantitativa. Dal 2013 il SSQE funzionerà come sistema chiuso, dal quale i diritti di emissione non potranno essere estratti e utilizzati da imprese diverse da quelle partecipanti allo stesso SSQE per adempiere ai loro obblighi. I diritti di emissione che non sono stati utilizzati nel primo periodo d’impegno, possono essere convertiti senza limitazione quantitativa e con un rapporto di 1:1. La forma della conversione dipende tuttavia da come la legge tratta l’impresa che possiede i diritti di emissione. La conversione ha luogo il 30 giugno 2014 (cpv. 1).

Per le imprese che fino al 2012 erano integrate nel SSQE e che dal 2013 continueranno a parteciparvi, i diritti di emissione non utilizzati verranno convertiti in nuovi diritti di emissione (cpv. 1 lett. a). Le imprese che fino al 2012 partecipavano al SSQE e che dal 2013 assumeranno impegni di riduzione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge, ricevono un credito che possono utilizzare per raggiungere i propri obiettivi o che, su domanda, possono fare convertire in attestati secondo l’articolo 7 della legge (cpv. 1 lett. b e cpv. 2). Per tutte le altre imprese e persone che dopo il 2012 non partecipano al SSQE né assumono un impegno di riduzione i diritti di emissione vengono direttamente convertiti in attestati ai sensi dell’articolo 7 della legge sul CO2 (cpv. 1 lett. c).

I diritti e gli obblighi inerenti al computo dei diritti di emissione e all’attestato dal 2013 sono sanciti nelle rispettive disposizioni riguardanti il computo.

Articolo 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati

L’articolo 139 completa l’articolo 3 e l’allegato 1 e precisa fino a che punto, in base alla loro validità secondo il Protocollo di Kyoto, possono essere computati i certificati di riduzione delle emissioni (certificati). Secondo le disposizioni di quest’ultimo, ai certificati è attribuito un numero di identificazione indicante anche la durata di validità, durata che in sostanza corrisponde al periodo nel quale è fornita la riduzione delle emissioni. I certificati dal primo periodo d’impegno (2008–2012) possono essere computati per l’adempimento degli impegni fino a metà 2015. Fino ad allora, le emissioni per l’ultimo anno d’impegno (2012) documentate nell’inventario dei gas serra dovranno essere verificate in una procedura internazionale. I certificati del primo periodo d’impegno che non vengono utilizzati possono

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