Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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ENTWURF

Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

essere annunciati per il trasferimento («carry-over»). La Confederazione deve presentare una richiesta in tal senso al Segretariato ONU per i cambiamenti climatici. In questo modo sono validi anche nel secondo periodo d’impegno, cambia semplicemente il loro numero di identificazione. I certificati che non sono stati annunciati per il trasferimento non sono più validi nel secondo periodo d’impegno e vengono eliminati.

I certificati emessi nel primo periodo d’impegno possono essere utilizzati solamente fino al 31 marzo 2015 (cpv. 5). Fino ad allora, anche in rappresentanza delle imprese, la Confederazione li deve annunciare per il trasferimento affinché possano essere utilizzati nel secondo periodo d’impegno.

Conformemente all’articolo 48 capoverso 2 della legge sul CO2, i certificati possono essere riportati soltanto in misura limitata. L’articolo 139 dell’ordinanza precisa le regole per il trasferimento dei certificati conformemente al Protocollo di Kyoto. La quantità ammessa corrisponde al 2,5 per cento dei diritti di emissione assegnati («Assigned Amount Unit» AAU, numero di diritti di emissione assegnati allo Stato in dipendenza del suo obiettivo di riduzione) per CER (certificati da progetti in Paesi in sviluppo) e per ERU (certificati da progetti in Paesi industrializzati), quindi 6 070 960 CER e 6 070 960 ERU (cpv. 3). Nel caso in cui, al momento del trasferimento, il Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni contenga più certificati di riduzione delle emissioni della quantità massima ammessa, l’ordinanza stabilisce chi può trasferire quanti certificati. Sono autorizzati in primo luogo operatori ai quali la legge dopo il 2012 consente di computare i certificati in una certa misura. La quantità massima dei certificati riportati corrisponde al limite massimo che possono computare entro fine 2020. Tutti gli altri operatori non possono riportare certificati. Poiché il trasferimento avrà luogo solamente verso metà 2015, essi hanno la possibilità, entro i termini che verranno comunicati loro, di vendere i loro certificati o di trasferirli in un altro registro.

Godono della massima priorità le imprese SSQE e le imprese con imprese di riduzione (cpv. 4). In seconda posizione seguono le centrali termiche a carboni fossili tenute alla compensazione in virtù della legge sul CO2. Per ogni impresa non possono essere trasferiti più certificati di quanti ne potranno essere computati al massimo ancora entro fine 2020. Se il diritto di trasferimento individuale delle singole imprese di una categoria la quantità massima ammessa conformemente al Protocollo di Kyoto, il diritto al trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni è ripartito in modo uniforme e proporzionale. Possono essere riportati soltanto certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i criteri di qualità di cui all’articolo 3 (cpv. 2). Si garantisce così una procedura coerente nel computo e nel trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni.

Articolo 140 Conversione di attestati

Secondo l’articolo 140, con il nuovo diritto possono essere rilasciati attestati anche per progetti registrati prima del 1° gennaio 2013. Per giudicare simili progetti da questa data si applica il nuovo diritto. In particolare, entro i primi due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza occorre inoltrare un rapporto di monitoraggio verificato di cui all’articolo 8. Anche per le riduzioni delle emissioni realizzate prima del 1° gennaio 2013 e per le quali non è stato ancora rilasciato un attestato si applica il nuovo diritto. In relazione con l’entrata in vigore della presente ordinanza verranno elaborati nuovi metodi e e mezzi ausiliari, atti a sostenere i richiedenti, per verificare l’addizionalità di provvedimenti di compensazione volontari in Svizzera. L’UFAM può chiedere che questi metodi e processi prestabiliti vengano utilizzati anche progetti registrati prima del 2013, purché sia comprovato che è possibile accrescere la qualità delle documentazioni (cpv. 1).

Gli attestati per le prestazioni di riduzioni rilasciati prima del 31 dicembre 2012 devono essere convertiti e registrati nella banca dati tenuta dall’UFAM. Solamente gli attestati che vi sono registrati possono venire computati nel quadro della presente ordinanza. Grazie alla sostituzione e alla corrispondente uniformazione dei sistemi di registrazione si evitano confusioni dovute ad attestati di tipo differente (cpv. 2).

Articolo 142 Disposizione transitoria relativa alla partecipazione al SSQE

Le imprese tenute alla partecipazione allo scambio di quote di emissioni in virtù dell’articolo 16 della legge possono, alle condizioni elencate nell’articolo 44 della presente ordinanza, chiedere una deroga all’inclusione nel SSQE. Affinché una simile deroga possa avere luogo già dal 2013, la domanda va presentata all’UFAM al più tardi il 28 febbraio 2013.

53/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060