Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

11 Capitolo 11: Esecuzione Commenti agli articoli 133–137 Articolo 133 e 135 Autorità esecutive e Indennizzo

La legge sul CO2 designa l’UFAM quale ufficio competente per la politica in materia di clima. Nell’attuazione della legge l’UFAM viene coadiuvato da altri uffici federali (in particolare l’USTRA, l’UFE, e l’AFD) (art. 133 cpv. 1–5), per non creare sovrapposizioni nelle strutture e mantenere al minimo l’onere amministrativo. Ai fini di un’impostazione efficiente, i dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione sono a disposizione di tutte le autorità esecutive, sempre che ne abbiano bisogno per adempiere ai loro compiti di esecuzione (cpv. 6).

Fatta eccezione per le prescrizioni in materia di CO2 riguardanti le automobili nuove, la cui esecuzione è finanziata dalla sanzione di cui all’articolo 33, l’onere dei singoli servizi è indennizzato mediante la tassa sul CO2 sotto forma di crediti per il personale e per beni e servizi. A tale scopo si trattiene al massimo il 2,4 per cento delle entrate lorde generate dalla tassa sul CO2 (art. 135). Secondo le stime attuali, con questo 2,4 per cento si possono coprire i costi di esecuzione, fatta eccezione per l’onere di esecuzione per il fondo per le tecnologie, che viene indennizzato attraverso le sue stesse risorse. Se, a causa di aumenti dell’aliquota della tassa conformemente all’articolo 97, l’indennizzo dovesse crescere più dei costi di esecuzione, il DATEC abbasserà di conseguenza l’aliquota dell’indennizzo d’intesa con il DFF.

Articolo 134 Inventario dei gas serra

L’inventario dei gas serra è una statistica completa delle emissioni che l’UFAM tiene secondo le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Comprende i dati riguardanti le emissioni per tutti i gas serra elencati nell’articolo 1 della presente ordinanza e dati sulle dimensioni e la modifica dei serbatoi di carbonio nella biomassa e nel suolo (p. es. nel bosco). In futuro nell’inventario verrà documentato anche il carbonio immagazzinato nei prodotti del legno. L’inventario dei gas serra è determinante per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della legge. Inoltre, devono essere considerati i certificati delle emissioni esteri computabili secondo la presente ordinanza di imprese e centrali termiche a combustibili fossili, che vengono documentati separatamente. L’inventario dei gas serra di un anno civile viene presentato ogni volta nell’aprile di due anni dopo al Segretariato ONU per i cambiamenti climatici. Si potrà perciò giudicare in maniera definitiva il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della legge soltanto nel 2022.

Sulla base di parti dell’inventario dei gas serra, in precedenza si allestisce la statistica annuale del CO2, determinante per l’esecuzione del Capitolo 7 della presente ordinanza.

Articolo 136 Controlli e obbligo di informare

L’articolo 134 autorizza le autorità esecutive a controllare in ogni momento la corretta attuazione degli obblighi legali. A tale scopo, possono eseguire controlli con o senza preavviso. Le informazioni, i documenti e i dati necessari all’attuazione della presente ordinanza devono essere messi a disposizione delle autorità esecutive (obbligo di informare). Questo concerne in particolare i dati che servono per calcolare le emissioni di gas serra.

Articolo 137 Adeguamento degli allegati

In caso di necessità, il DATEC può adeguare di sua competenza l’allegato 1, che esclude determinati tipi di progetti di protezione del clima svizzeri ed esteri, e l’allegato 5, nel quale sono elencati i settori economici autorizzati all’esenzione dalla tassa sul CO2. In questo modo si può reagire più rapidamente a nuovi sviluppi.

51/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060