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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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Prodotti chimici

necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo l’allegato V del regolamento (UE) n. 440/2008103.

2Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.

3 Lettera di accesso e rimando

Se l’organo di notifica è già in possesso dei documenti completi secondo i numeri 1 e 2, il richiedente può:

a. presentare una lettera di accesso; o

b. se il termine per la protezione dei dati secondo l’articolo 28 è scaduto: rimandare ai documenti.

4 Valutazione e conclusione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS

Per i biocidi con un principio attivo non iscritto nell’elenco dell’allegato 1 o 2 o nell’elenco dei principi attivi notificati, il richiedente può allegare il sommario delle caratteristiche del biocida di un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo l’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012104 nonché il rapporto di valutazione con le conclusioni secondo l’articolo 30 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012, rispettivamente secondo l’articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012 per i principi attivi.

103 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 5 n. 2.3 cpv. 1.

104 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.