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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Prodotti chimici
Allegato 7 (art. 14 cpv. 2 lett. c)
Domanda di riconoscimento e di riconoscimento di un’omologazione dell’Unione
1Unitamente alla domanda di riconoscimento dell’omologazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o di riconoscimento di un’omologazione dell’Unione occorre presentare i seguenti documenti:
a. per il riconoscimento:
1. una copia autenticata dell’omologazione dello Stato membro dell’UE o dell’AELS,
2. rapporti di valutazione del biocida di un’autorità dell’UE o dell’AELS, per quanto siano accessibili al richiedente;
b. inoltre, per il riconoscimento: la lettera di accesso ai principi attivi contenuti nel biocida;
c. per il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione:
1. un sommario delle caratteristiche del biocida secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera a cifra ii del regolamento (UE) n. 528/2012105,
2. la lettera di accesso ai principi attivi contenuti nel biocida,
3. rapporti di valutazione di un’autorità dell’UE o dell’AELS o il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche in merito all’omologazione del biocida, per quanto siano accessibili al richiedente.
2Per i principi attivi contenuti nel biocida, l’organo di notifica può esigere dal richiedente i documenti secondo gli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 528/2012.
105 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.