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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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Allegato 7 (art. 14 cpv. 2 lett. c)

Domanda di riconoscimento e di riconoscimento di un’omologazione dell’Unione

1Unitamente alla domanda di riconoscimento dell’omologazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o di riconoscimento di un’omologazione dell’Unione occorre presentare i seguenti documenti:

a. per il riconoscimento:

1. una copia autenticata dell’omologazione dello Stato membro dell’UE o dell’AELS,

2. rapporti di valutazione del biocida di un’autorità dell’UE o dell’AELS, per quanto siano accessibili al richiedente;

b. inoltre, per il riconoscimento: la lettera di accesso ai principi attivi contenuti nel biocida;

c. per il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione:

1. un sommario delle caratteristiche del biocida secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera a cifra ii del regolamento (UE) n. 528/2012105,

2. la lettera di accesso ai principi attivi contenuti nel biocida,

3. rapporti di valutazione di un’autorità dell’UE o dell’AELS o il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche in merito all’omologazione del biocida, per quanto siano accessibili al richiedente.

2Per i principi attivi contenuti nel biocida, l’organo di notifica può esigere dal richiedente i documenti secondo gli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 528/2012.

105 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.